Responsabilità professionale dell’odontoiatra
- Definizione: responsabilità?
A livello etimologico troviamo un verbo latino, respondere, che significa rispondere, e possiamo definire l’essere responsabile come colui che in un secondo momento potrebbe dover rispondere delle proprie azioni davanti a qualsiasi autorità.
II – Gli inizi della responsabilità medica: l’antichità
- Legge del taglione
- 282 LEGGI
- Codice di Hammurabi
- 8 articoli sulla medicina
Due articoli: 215 e 218
- 215: Contratto medico e compensi in caso di guarigione
- 218: Uccide il malato o lo rende cieco: Punizione: taglio della mano
- In Egitto
I malati sono tenuti a recarsi, dopo la guarigione, nel tempio per scrivere il nome o la formula dei rimedi che li hanno alleviati; le cure vengono poi codificate e devono essere applicate dai medici, pena la morte.
Responsabilità professionale dell’odontoiatra
- Responsabilità medica prima del XIV secolo: dal Medioevo
Periodo di impunità
- È Dio a decidere della vita o della morte di un paziente, non il medico.
- Medici del clero
- “L’ho guarita io, Dio l’ha guarita”
- Nel 1804:
- La promulgazione da parte di Napoleone del Codice civile, del Codice penale, del Codice di procedura penale e del Codice di procedura civile modificò in modo significativo il panorama giuridico e abolì l’immunità medica.
- Nel XIX secolo :
- I primi casi che coinvolgono la responsabilità medica illustrano il declino dell’impunità dei medici:
- Articolo di legge contenuto nel codice civile
- La cura deve essere “coscienziosa, attenta e coerente con le prove scientifiche”
III- RESPONSABILITÀ PENALE
1/Principio
- Il corpo umano è protetto dalla legge.
- Il corpo umano non è in vendita.
- Medicina = deroga alla violazione del corpo umano.
2/ Diversi tipi di reati
A – Reati che riguardano la professione medica
- 1) Il reato di astensione ingiusta
- Si tratta di un’astensione dal prestare soccorso a una persona in pericolo, prevista dall’articolo 182, paragrafo 2, del codice penale algerino (reclusione da 3 a 5 anni e multa da 20.000 a 100.000 DA).
- Il personale medico può essere perseguito per “mancata assistenza” a una persona in pericolo nel caso in cui un paziente, o i suoi beneficiari, ritengano che un ritardo o la mancanza di intervento siano la causa di un peggioramento delle loro condizioni o della loro morte.
- Tale reato consiste :
— nel rifiuto consapevole e volontario del medico di formulare una diagnosi secondo le regole della tecnica
; — nel rifiuto del medico, informato di un pericolo di cui è in grado di valutare la gravità, di prestare l’assistenza richiesta.
a)- Elementi costitutivi del reato
- Persona in pericolo (persona vivente).
- Omissione volontaria da parte del medico di prestare assistenza.
- Nessun rischio per il medico o per la persona in pericolo.
b)- Estensione dell’obbligo del medico
- b1- Conoscenza diretta del pericolo:
- Azione personale o provocazione di assistenza
- se il pericolo è al di là delle sue capacità o richiede risorse o capacità che non possiede (chiamare i servizi di urgenza, la polizia o i vigili del fuoco).
- b2- Conoscenza indiretta del pericolo:
- In base all’obbligo di assistenza
- che si applica al medico che si trova lontano dal pericolo
- di cui è venuto a conoscenza da una terza persona alla quale comunica la necessità di chiedere soccorso.
2) Aborto
- Il codice penale gli dedica dieci articoli (dal 304 al 313) e la legge sanitaria l’articolo 72.
- Si tratta di un medico che esegue procedure abortive senza alcuna necessità terapeutica (aborto criminale). La pena è la reclusione da 1 a 5 anni con una multa da 20.000 a 100.000 DA.
3) Omicidio colposo e aggressione e percosse involontarie
- La regola è che il medico incorre in una sanzione penale (reclusione da 2 mesi a 2 anni) ogni volta che, con la sua imprudenza o disattenzione, lede involontariamente l’integrità fisica del suo paziente (art. 289 del codice penale).
- Se la morte si verifica in modo involontario, a causa di goffaggine, disattenzione, negligenza o inosservanza delle normative. La pena è la reclusione da 6 mesi a tre anni (art. 288 del codice penale).
- Se da ciò deriva un’incapacità totale al lavoro superiore a tre mesi, la pena è di 2 mesi a 2 anni di carcere più una multa (articolo 442 del codice penale).
B- Reati concernenti l’atto medico
- Violazione del segreto medico
Citato nell’articolo 301 del codice penale che stabilisce che i medici sono tenuti al rispetto dei segreti confidati dai pazienti, salvo nei casi in cui la legge li obblighi a divenire informatori.
La violazione della riservatezza è punita con una pena detentiva da 1 a 6 mesi e una multa.
- Il reato di violazione del segreto professionale presuppone la previa esistenza di un confidente e di un segreto ed è caratterizzato dall’atto di rivelazione e dal proposito colpevole.
- Le informazioni segrete protette dalla legge sono quelle che il confidente raccoglie nell’esercizio della sua professione e delle sue funzioni.
Responsabilità professionale dell’odontoiatra
- Certificati medici falsi
La deformazione della verità da parte del medico in un documento costituisce un falso, la cui gravità dipende dalla qualità del medico, dalla natura dei fatti alterati o attestati o dalla materialità del falso (contraffazione di stampati o moduli).
La pena prevista dall’articolo 226 del codice penale è la reclusione da uno a tre anni, oltre all’interdizione dall’esercizio o dal godimento dei diritti civili e politici.
- Altri reati
- Eutanasia. (art 273 c.p.)
- Violazione della legislazione antidroga.
- Esercizio illegale della professione medica.
- Avvelenamenti (AIDS, epatite C e B). Articolo 260 del Codice penale (pena di morte)
- Rifiuto di ottemperare ad una richiesta dell’autorità giudiziaria, pena l’applicazione dell’articolo 182 del codice penale.
- Mancata segnalazione di abusi o torture.
IV. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
- Imposto dall’ordine dei dentisti che richiede disciplina, etica e garantisce il corretto funzionamento della pratica medica .
- Il mancato rispetto delle regole di etica professionale comporta l’applicazione della responsabilità disciplinare.
- Tale responsabilità può essere fatta valere quando interviene la responsabilità civile e penale .
- Le sanzioni disciplinari possono essere lievi o severe . Sono correlati alla gravità della colpa del praticante.
- Avvertimento, ammonizione, divieto temporaneo o permanente di esercitare funzioni mediche nel settore pubblico o privato e cancellazione dall’albo.
- Può essere pronunciata solo dal Consiglio regionale , mai dal Consiglio nazionale .
V/RESPONSABILITÀ CIVILE MEDICA
1 / INTRODUZIONE
- L’ambito della responsabilità civile in cui è previsto il risarcimento è quello della riparazione (responsabilità compensativa).
- Affermare che un professionista è civilmente responsabile nei confronti dei suoi pazienti, vale a dire che questi possono chiedergli il risarcimento del danno che ritengono di aver subito a causa della sua attività professionale.
Tale responsabilità verrà accertata solo se il paziente ne fornirà la prova giustificando tre elementi:
- Danni subiti dal paziente.
- Un errore commesso dal praticante.
- Un nesso causale tra il guasto e il danno.
A) Il danno
- Può essere fisico o morale.
- Fisica quando determina un’incapacità lavorativa totale (ITT) o un’incapacità parziale permanente (IPP).
- Morale quando provoca danni.
- Il danno è patrimoniale quando il danno è materiale = insieme delle spese a cui è stata esposta la vittima (spese mediche e farmaceutiche).
- Il danno non è patrimoniale quando è morale ed è causato da sofferenza fisica (dolore, danno estetico o perdita di opportunità).
Responsabilità professionale dell’odontoiatra
B) La colpa
- Costituisce colpa un atto che un medico normalmente diligente e competente non avrebbe commesso: competenza scientifica, consenso informato del paziente = obbligo di fornire informazioni, obbligo di fornire cure in conformità con i dati scientifici attuali e obbligo di monitoraggio e supervisione.
C) Legame causale
- Il danno subito dal paziente deve essere direttamente imputabile a colpa del medico = rapporto di causa ed effetto.
- Responsabilità civile contrattuale
- Derivante dall’inadempimento di uno degli obblighi inerenti al contratto medico stipulato tra il medico e il suo paziente.
- La sua responsabilità sussiste anche se la violazione è involontaria.
- Obblighi relativi alla diagnosi
- Carenze nell’esame clinico.
- L’assenza di ricorso ai consueti mezzi di indagine (esami supplementari).
- Mancanza di ricorso a specialisti.
- Obblighi di trattamento
- Il medico ha il controllo delle sue prescrizioni, ma deve comunque limitarle e utilizzarle in base ai dati acquisiti dalla scienza.
- Responsabilità civile per illecito civile
- Può derivare da un crimine o da un quasi-crimine.
- Ne consegue un reato quando la colpa è intenzionale (deriva dalla responsabilità penale: omicidio e lesioni colpose).
- Consegue a un quasi-reato quando la colpa è involontaria (negligenza, imprudenza).
VI – Responsabilità amministrativa
- Il medico diventa un “agente dell’amministrazione”, e il paziente un “utente del servizio pubblico”. Anche questa tipologia di responsabilità si fonda sul principio di colpa e di obbligazione di mezzi.
- In caso di controversia e di richiesta di risarcimento danni, il referente del paziente sarà l’ospedale e non il medico. Il principio è che l’ospedale è responsabile dei propri dipendenti in caso di guasto del servizio e li “protegge”.
- Esistono due tipi di cattiva condotta che i funzionari pubblici possono commettere:
- La mancanza nel servizio che non abbia carattere di colpa personale è risarcita dall’amministrazione.
- La colpa personale è una colpa grave e grave, che impegna la responsabilità personale dell’agente.
V – TERMINI DI RIPARAZIONE
- Nel settore privato: il professionista si fa carico della riparazione del danno e il risarcimento è fornito dall’assicurazione.
- Nel settore pubblico (ospedale): è l’amministrazione ospedaliera a farsi carico della riparazione del danno, a meno che il guasto non sia indipendente dal servizio.