Responsabilità professionale dell'odontoiatra

Responsabilità professionale dell’odontoiatra

Responsabilità professionale dell’odontoiatra

  1. Definizione: responsabilità?

A livello etimologico troviamo un verbo latino, respondere, che significa rispondere, e possiamo definire l’essere responsabile come colui che in un secondo momento potrebbe dover rispondere delle proprie azioni davanti a qualsiasi autorità. 

II – Gli inizi della responsabilità medica: l’antichità 

  1. Legge del taglione
    • 282 LEGGI 
    • Codice di Hammurabi 
    • 8 articoli sulla medicina 

Due articoli: 215 e 218 

  • 215: Contratto medico e compensi in caso di guarigione 
  • 218: Uccide il malato o lo rende cieco: Punizione: taglio della mano 
  1. In Egitto 

I malati sono tenuti a recarsi, dopo la guarigione, nel tempio per scrivere il nome o la formula dei rimedi che li hanno alleviati; le cure vengono poi codificate e devono essere applicate dai medici, pena la morte. 

Responsabilità professionale dell’odontoiatra

  1. Responsabilità medica prima del XIV secolo: dal Medioevo 

Periodo di impunità 

  • È Dio a decidere della vita o della morte di un paziente, non il medico. 
  • Medici del clero 
  • “L’ho guarita io, Dio l’ha guarita” 
  1. Nel 1804:
  2. La promulgazione da parte di Napoleone del Codice civile, del Codice penale, del Codice di procedura penale e del Codice di procedura civile modificò in modo significativo il panorama giuridico e abolì l’immunità medica. 
  3. Nel XIX secolo : 
  • I primi casi che coinvolgono la responsabilità medica illustrano il declino dell’impunità dei medici:
  • Articolo di legge contenuto nel codice civile 
  • La cura deve essere “coscienziosa, attenta e coerente con le prove scientifiche” 

III- RESPONSABILITÀ PENALE 

1/Principio

  • Il corpo umano è protetto dalla legge. 
  • Il corpo umano non è in vendita. 
  • Medicina = deroga alla violazione del corpo umano. 

2/ Diversi tipi di reati 

A – Reati che riguardano la professione medica 

  • 1) Il reato di astensione ingiusta
    • Si tratta di un’astensione dal prestare soccorso a una persona in pericolo, prevista dall’articolo 182, paragrafo 2, del codice penale algerino (reclusione da 3 a 5 anni e multa da 20.000 a 100.000 DA).
  • Il personale medico può essere perseguito per “mancata assistenza” a una persona in pericolo nel caso in cui un paziente, o i suoi beneficiari, ritengano che un ritardo o la mancanza di intervento siano la causa di un peggioramento delle loro condizioni o della loro morte. 
  • Tale reato consiste :
    — nel rifiuto consapevole e volontario del medico di formulare una diagnosi secondo le regole della tecnica
    ; — nel rifiuto del medico, informato di un pericolo di cui è in grado di valutare la gravità, di prestare l’assistenza richiesta. 

a)- Elementi costitutivi del reato

  • Persona in pericolo (persona vivente). 
  • Omissione volontaria da parte del medico di prestare assistenza. 
  • Nessun rischio per il medico o per la persona in pericolo. 

b)- Estensione dell’obbligo del medico

  • b1- Conoscenza diretta del pericolo:
    • Azione personale o provocazione di assistenza 
    • se il pericolo è al di là delle sue capacità o richiede risorse o capacità che non possiede (chiamare i servizi di urgenza, la polizia o i vigili del fuoco). 
  • b2- Conoscenza indiretta del pericolo:
    • In base all’obbligo di assistenza 
    • che si applica al medico che si trova lontano dal pericolo 
    • di cui è venuto a conoscenza da una terza persona alla quale comunica la necessità di chiedere soccorso. 

2) Aborto

  • Il codice penale gli dedica dieci articoli (dal 304 al 313) e la legge sanitaria l’articolo 72. 
  • Si tratta di un medico che esegue procedure abortive senza alcuna necessità terapeutica (aborto criminale). La pena è la reclusione da 1 a 5 anni con una multa da 20.000 a 100.000 DA. 

3) Omicidio colposo e aggressione e percosse involontarie

  • La regola è che il medico incorre in una sanzione penale (reclusione da 2 mesi a 2 anni) ogni volta che, con la sua imprudenza o disattenzione, lede involontariamente l’integrità fisica del suo paziente (art. 289 del codice penale). 
  • Se la morte si verifica in modo involontario, a causa di goffaggine, disattenzione, negligenza o inosservanza delle normative. La pena è la reclusione da 6 mesi a tre anni (art. 288 del codice penale). 
  • Se da ciò deriva un’incapacità totale al lavoro superiore a tre mesi, la pena è di 2 mesi a 2 anni di carcere più una multa (articolo 442 del codice penale). 

B- Reati concernenti l’atto medico 

  1. Violazione del segreto medico

Citato nell’articolo 301 del codice penale che stabilisce che i medici sono tenuti al rispetto dei segreti confidati dai pazienti, salvo nei casi in cui la legge li obblighi a divenire informatori. 

La violazione della riservatezza è punita con una pena detentiva da 1 a 6 mesi e una multa. 

  • Il reato di violazione del segreto professionale presuppone la previa esistenza di un confidente e di un segreto ed è caratterizzato dall’atto di rivelazione e dal proposito colpevole. 
  • Le informazioni segrete protette dalla legge sono quelle che il confidente raccoglie nell’esercizio della sua professione e delle sue funzioni. 

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  1. Certificati medici falsi

La deformazione della verità da parte del medico in un documento costituisce un falso, la cui gravità dipende dalla qualità del medico, dalla natura dei fatti alterati o attestati o dalla materialità del falso (contraffazione di stampati o moduli). 

La pena prevista dall’articolo 226 del codice penale è la reclusione da uno a tre anni, oltre all’interdizione dall’esercizio o dal godimento dei diritti civili e politici. 

  1. Altri reati
  • Eutanasia. (art 273 c.p.)
  • Violazione della legislazione antidroga. 
  • Esercizio illegale della professione medica. 
  • Avvelenamenti (AIDS, epatite C e B). Articolo 260 del Codice penale (pena di morte) 
  • Rifiuto di ottemperare ad una richiesta dell’autorità giudiziaria, pena l’applicazione dell’articolo 182 del codice penale. 
  • Mancata segnalazione di abusi o torture. 

IV. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE 

  • Imposto dall’ordine dei dentisti che richiede disciplina, etica e garantisce il corretto funzionamento della  pratica medica .
  • Il mancato rispetto delle regole di etica professionale comporta l’applicazione della responsabilità disciplinare. 
  • Tale responsabilità può essere fatta valere quando interviene la responsabilità civile e penale  .
  • Le sanzioni disciplinari possono essere lievi o severe . Sono correlati alla gravità della colpa del praticante. 
  • Avvertimento, ammonizione, divieto temporaneo o permanente di esercitare funzioni mediche nel settore pubblico o privato e cancellazione dall’albo. 
  • Può essere pronunciata solo dal Consiglio regionale , mai dal Consiglio nazionale . 

V/RESPONSABILITÀ CIVILE MEDICA 

   1 / INTRODUZIONE 

  • L’ambito della responsabilità civile in cui è previsto il risarcimento è quello della riparazione (responsabilità compensativa). 
  • Affermare che un professionista è civilmente responsabile nei confronti dei suoi pazienti, vale a dire che questi possono chiedergli il risarcimento del danno che ritengono di aver subito a causa della sua attività professionale. 

Tale responsabilità verrà accertata solo se il paziente ne fornirà la prova giustificando tre elementi: 

  • Danni subiti dal paziente. 
  • Un errore commesso dal praticante. 
  • Un nesso causale tra il guasto e il danno. 

A) Il danno 

  • Può essere fisico o morale. 
  • Fisica quando determina un’incapacità lavorativa totale (ITT) o un’incapacità parziale permanente (IPP). 
  • Morale quando provoca danni. 
  • Il danno è patrimoniale quando il danno è materiale = insieme delle spese a cui è stata esposta la vittima (spese mediche e farmaceutiche). 
  • Il danno non è patrimoniale quando è morale ed è causato da sofferenza fisica (dolore, danno estetico o perdita di opportunità). 

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B) La colpa 

  • Costituisce colpa un atto che un medico normalmente diligente e competente non avrebbe commesso: competenza scientifica, consenso informato del paziente = obbligo di fornire informazioni, obbligo di fornire cure in conformità con i dati scientifici attuali e obbligo di monitoraggio e supervisione. 

C) Legame causale

  • Il danno subito dal paziente deve essere direttamente imputabile a colpa del medico = rapporto di causa ed effetto. 
  1. Responsabilità civile contrattuale 
  • Derivante dall’inadempimento di uno degli obblighi inerenti al contratto medico stipulato tra il medico e il suo paziente. 
  • La sua responsabilità sussiste anche se la violazione è involontaria. 
  1. Obblighi relativi alla diagnosi 
  • Carenze nell’esame clinico. 
  • L’assenza di ricorso ai consueti mezzi di indagine (esami supplementari). 
  • Mancanza di ricorso a specialisti. 
  1. Obblighi di trattamento 
  • Il medico ha il controllo delle sue prescrizioni, ma deve comunque limitarle e utilizzarle in base ai dati acquisiti dalla scienza. 
  1. Responsabilità civile per illecito civile 
  • Può derivare da un crimine o da un quasi-crimine. 
  • Ne consegue un reato quando la colpa è intenzionale (deriva dalla responsabilità penale: omicidio e lesioni colpose). 
  • Consegue a un quasi-reato quando la colpa è involontaria (negligenza, imprudenza). 

VI – Responsabilità amministrativa 

  • Il medico diventa un “agente dell’amministrazione”, e il paziente un “utente del servizio pubblico”. Anche questa tipologia di responsabilità si fonda sul principio di colpa e di obbligazione di mezzi.
  • In caso di controversia e di richiesta di risarcimento danni, il referente del paziente sarà l’ospedale e non il medico. Il principio è che l’ospedale è responsabile dei propri dipendenti in caso di guasto del servizio e li “protegge”.
  • Esistono due tipi di cattiva condotta che i funzionari pubblici possono commettere: 
  • La mancanza nel servizio che non abbia carattere di colpa personale è risarcita dall’amministrazione. 
  • La colpa personale è una colpa grave e grave, che impegna la responsabilità personale dell’agente. 

V – TERMINI DI RIPARAZIONE

  • Nel settore privato: il professionista si fa carico della riparazione del danno e il risarcimento è fornito dall’assicurazione.
  • Nel settore pubblico (ospedale): è l’amministrazione ospedaliera a farsi carico della riparazione del danno, a meno che il guasto non sia indipendente dal servizio.

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