RESPONSABILITÀ MEDICA CIVILE, AMMINISTRATIVA, PENALE E DISCIPLINARE
- Introduzione
I progressi scientifici hanno migliorato l’efficacia delle tecniche; rivela nuovi rischi in medicina.
Il paziente ha diritto a cure di qualità e a essere coinvolto nelle decisioni mediche.
Responsabilità medica === Qualsiasi inadempimento da parte del professionista di uno qualsiasi di questi requisiti.
Il termine “responsabilità” in senso giuridico comprende due realtà:
- Il responsabile è passibile di sanzione; sanzione penale o disciplinare;
- Il responsabile è tenuto a risarcire la vittima (il risarcimento può essere pagato dal responsabile stesso o dal suo datore di lavoro); responsabilità amministrativa o civile.
Il paziente che si ritiene vittima di un atto medico può ricorrere all’una o all’altra di queste
responsabilità, può metterli tutti in gioco contemporaneamente.
II. RESPONSABILITÀ RICHIESTA A FINI DI RISARCIMENTO
(Civile e Amministrativo)
- A seconda che l’atto medico sia stato eseguito in modo scorretto;
- In un ente pubblico (la responsabilità amministrativa deve essere richiesta dinnanzi ai giudici amministrativi (Tribunale amministrativo, Tribunale amministrativo e Consiglio di Stato);
- Nel contesto di un esercizio liberale (la responsabilità civile deve essere ricercata dinanzi ai tribunali dell’ordinamento giudiziario (Tribunale, Corte e Corte Suprema).
- Inoltre, a partire dalla legge del 4 marzo 2002 “Legge KOUCHNER”, la responsabilità risarcitoria può essere messa in discussione nell’ambito di una procedura amichevole dinanzi alla CCI (non si tratta di un tribunale giudicante).
- RESPONSABILITÀ CIVILE
- La responsabilità dei professionisti sanitari liberali;
- La responsabilità ricade sul medico stesso; garantito dalla propria assicurazione di responsabilità civile professionale;
1. Le condizioni per l’assunzione della responsabilità
(a) Esistenza del danno
- Danni subiti dal paziente a seguito di una procedura medica (colpevole o meno);
- In assenza di danni non può sussistere alcuna responsabilità civile;
- Danno futuro certo o perdita di opportunità (Ɇ in Algeria). Ad esempio: la futura sterilità di un giovane paziente prepubescente dovuta a un’irradiazione errata.
(b) Esistenza di un difetto
- Potrebbe trattarsi di un guasto tecnico;
- Da una violazione di un dovere dell’umanesimo;
- Da un banale errore.
Guasto tecnico
- Inosservanza dei dati acquisiti dalla scienza nel corso di un atto medico, sia esso diagnostico, terapeutico o preventivo (comunemente accettati dalle società scientifiche, conferenze di consenso, ecc. al momento dei fatti in questione);
- Ad esempio: l’assenza di prescrizione di un trattamento anticoagulante per una persona con un arto inferiore ingessato, senza alcuna base giuridica a supporto.
Violazione di un dovere dell’umanesimo
- Comportamenti che ledono i diritti del paziente , in particolare quelli che ne ledono la dignità: violazione del segreto professionale, mancata informazione del paziente, ecc.
L’errore banale
- Quello che non tocca la tecnica medica o il dovere dell’umanesimo (può avere gravi conseguenze). Ad esempio: l’amputazione di un arto sano invece di quello patologico.
- La responsabilità civile può essere invocata in assenza di colpa, in caso di infezioni nosocomiali o di prodotto difettoso;
(c) Esistenza di un nesso causale
- Un certo collegamento tra il guasto e il danno;
- Nella maggior parte dei casi è difficile stabilire questo collegamento;
- L’intreccio tra le conseguenze “normali” della patologia del paziente e quelle derivanti dalla colpa suscita spesso dubbi.
2. Quadro giuridico
- Il quadro usuale in cui verrà ricercata la responsabilità di un medico o di una struttura privata è di natura contrattuale ;
- Il presente contratto è tacito , orale , concluso a favore della persona;
- Il mancato o cattivo adempimento degli obblighi contrattuali comporta la responsabilità del medico;
- Questi obblighi sono di mezzi ≠ obbligo di risultato (né il medico né la struttura possono impegnarsi a curare il paziente; impegnarsi a fornire la cura più appropriata);
- Obbligo di risultati: esami biologici di routine o esami radiologici;
- In molti casi il contratto non può essere stipulato: paziente incosciente, adulto o minore incapace, ecc. Ci troviamo quindi nell’ambito della responsabilità civile extracontrattuale, detta “ illecito civile ”;
- La legge del 4 marzo 2002 ha unificato il termine di prescrizione che ora è di 10 anni, è stato fatto un ulteriore passo avanti in termini di informazione; il medico che non informa il paziente non ha adempiuto al suo obbligo contrattuale di fornire informazioni = colpa grave.
- Un medico del settore pubblico che non eccede la missione assegnatagli dal datore di lavoro non è civilmente responsabile per eventuali danni subiti da un paziente; è il datore di lavoro ad avere l’obbligo di risarcire quest’ultimo (l’assicuratore del datore di lavoro può chiedere all’assicurazione del medico di rimborsargli le somme pagate a titolo di risarcimento danni).
RESPONSABILITÀ MEDICA CIVILE, AMMINISTRATIVA, PENALE E DISCIPLINARE
B. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
- Responsabilità risarcitoria delle strutture sanitarie pubbliche;
- Tali enti sono tenuti al risarcimento dei danni causati da un agente, tra cui (medico, tirocinante, studente in tirocinio, ecc.);
- Le condizioni generali della responsabilità amministrativa sono le stesse previste per la responsabilità civile (danno-colpa e nesso causale);
- La particolarità della colpa in questo caso è che può essere descritta come colpa del servizio (agente) o come colpa nell’organizzazione del servizio (disfunzione attribuibile alla catena di assistenza e non a una persona isolata);
- Ad esempio: un paziente cade da una barella in un pronto soccorso a causa di un corridoio affollato;
- Include anche la responsabilità senza colpa per infezioni nosocomiali e prodotti difettosi.
- La commissione di una colpa “separabile dalla prestazione” comporta il risarcimento del danno a carico del medico a titolo della sua responsabilità civile personale, salvo il caso di omicidio o di lesioni volontarie;
- Questo difetto separabile deriva o da un difetto commesso fuori dal servizio, o da un difetto di particolare gravità;
- Ad esempio: se si prende cura di una persona malata su un treno o un aereo durante un viaggio privato, in questo caso il medico non è elencato come “in servizio”.
- La colpa è separabile per la sua estrema gravità;
Ad esempio: prendersi cura di un paziente mentre si è ubriachi o rifiutarsi di muoversi mentre si è in servizio per un paziente che presenta un rischio.
C. RESPONSABILITÀ RICERCATA AI FINI SANZIONATORI
- In materia di responsabilità medica si devono applicare due categorie di sanzioni: la sanzione penale e la sanzione disciplinare specifiche della professione;
- Tali responsabilità possono essere svolte in modo concomitante o contemporaneamente.
1. RESPONSABILITÀ PENALE
- Si definisce tale l’imposizione di una pena a una persona che ha commesso un reato previsto dal codice penale;
- La responsabilità penale è sempre personale;
- Riguarda tutti i medici, indipendentemente dal contesto in cui esercitano: strutture sanitarie private, pubbliche e persino pubbliche o private;
- Il reato: “Qualsiasi atto, qualsiasi azione di una persona contraria alle Leggi e ai Regolamenti dell’Ordine Pubblico costituisce un reato che deve essere Sanzionato “Punito” dai Tribunali Penali”;
- Distinguiamo in ordine di gravità crescente: Contravvenzione, Delitto e Delitto puniti rispettivamente con multa, pena detentiva e reclusione;
- I reati che possono essere commessi da un medico possono essere suddivisi in tre tipologie: omicidio e lesioni volontarie, omicidio e lesioni involontarie e violazione di un dovere di umanità.
Omicidio e lesioni intenzionali
- L’omicidio è riassunto in medicina come “eutanasia”;
- Lesioni intenzionali; inosservanza della liceità di alcuni interventi medici: aborto, sterilizzazione a scopo contraccettivo, espianto di organi, sperimentazione sull’uomo (inosservanza delle condizioni stabilite dalla legge).
Omicidio e lesioni personali colpose
- La morte di un paziente o le sue lesioni sono state causate da un errore di imprudenza, negligenza, goffaggine o rispetto di una norma.
- Questo tipo di colpa viene in realtà confuso con la responsabilità civile, consistente o nella mancata conoscenza di dati acquisiti dalla scienza o nella commissione di una colpa irrilevante;
Violazione di un dovere dell’umanesimo
- Violazione del segreto professionale, omissione di soccorso a persona in pericolo, rilascio di certificati falsi. (Non informare il paziente o informarlo in modo errato = potenziale causa di responsabilità civile in quanto non previsto dal codice penale).
- La mancanza del consenso del paziente ad un atto medico, costituendo un attentato alla sua integrità fisica, potrebbe essere perseguita come lesione intenzionale;
- In materia penale, l’esistenza del danno non è sempre necessaria per la costituzione del reato; è il comportamento che viene punito, indipendentemente dalle conseguenze (tentativo);
- Ad esempio: mancata assistenza a una persona in pericolo: un medico non presta soccorso a una persona ferita, nonostante sia consapevole del pericolo in cui si trova. Quando è arrivata l’ambulanza, la persona ferita era viva e non presentava conseguenze. Anche questo medico può essere sanzionato per mancata assistenza.
- In materia di omicidio colposo e lesioni colpose, le “conseguenze” sono necessarie affinché il reato sussista, ma deve esserci un nesso causale certo e diretto tra la colpa commessa e la conseguenza.
- Il nesso causale può essere indiretto quando l’autore del reato ha partecipato a creare le condizioni per il verificarsi del danno o non ha fatto nulla per impedirne il verificarsi;
- Ad esempio: il caso di un anestesista ritenuto penalmente responsabile della morte di un paziente durante la fase di risveglio perché non ha adottato le necessarie precauzioni di sorveglianza, creando inoltre le condizioni di rischio per il verificarsi del decesso, per grave negligenza, anche se non è stato possibile stabilire il nesso diretto tra tale negligenza e il decesso;
- Il risarcimento del danno può essere chiesto dal paziente parallelamente all’esercizio della responsabilità penale nel corso dello stesso processo (costituzione di parte civile);≠ l’eventuale sanzione pecuniaria del medico.
2. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
- Questa è quella che si incorre dinanzi all’autorità dell’ordine dei medici;
- La sanzione si applica a seguito di un illecito disciplinare definito come comportamento contrario ai principi stabiliti nel codice di deontologia medica;
- Questo codice stabilisce i principi ≠ codice penale che è un catalogo di reati;
- Il comportamento viene esaminato non solo nell’ambito della pratica professionale, ma anche al di fuori di essa;
- Ad esempio: un medico condannato per guida in stato di ebbrezza durante un viaggio privato (vacanza) può essere soggetto a sanzioni disciplinari per lo stesso fatto perché tale comportamento lede la “reputazione della professione” e quindi contravviene a uno dei principi stabiliti dal codice deontologico;
- L’azione disciplinare è indipendente da altri provvedimenti che possono essere adottati nei confronti di un medico, siano essi civili o penali (l’ordinanza resta libera di attribuire ai fatti una qualificazione diversa da quella ritenuta penalmente).
- Ad esempio: un medico assolto dal reato di omissione di soccorso a persona in pericolo, in quanto la vittima non era più in vita al momento della chiamata del medico, può essere soggetto a sanzioni disciplinari;
- Le sanzioni previste sono: l’ammonizione, il rimprovero, il divieto e la sospensione temporanea fino all’espulsione;
- La procedura prevede il deferimento alla Giunta regionale mediante reclamo che deve essere inoltrato tramite un Consiglio dipartimentale dell’ordine.
RESPONSABILITÀ MEDICA CIVILE, AMMINISTRATIVA, PENALE E DISCIPLINARE
PARTE III CONCLUSIONE
- La responsabilità può essere richiesta ai fini delle sanzioni risarcitorie;
- La responsabilità penale è personale;
- La responsabilità medica è più spesso causata da colpa;
- Le vittime di incidenti medici possono essere risarcite
RESPONSABILITÀ MEDICA CIVILE, AMMINISTRATIVA, PENALE E DISCIPLINARE
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