RESPONSABILITÀ CIVILE
IO/- INTRODUZIONE-DEFINIZIONE
La responsabilità del chirurgo odontoiatrico è triplice:
– criminale;
– civile;
– disciplinare.
La responsabilità penale è una fonte di punizione; può essere messa in discussione, qualunque sia la qualità e la modalità di pratica (ospedale liberale o pubblico); perché ciò accada è sufficiente che la colpa costituisca un reato la cui punizione è prevista dal codice penale; ce ne sono molti: esempio: sperimentazione senza il consenso dell’individuo; certificati falsi.
La responsabilità disciplinare è anche fonte di sanzione; può essere messa in discussione quando l’odontoiatra non ha rispettato le norme etiche, ad esempio: mancato rispetto della dignità della persona umana.
La responsabilità civile è una fonte di risarcimento; il principio di responsabilità civile, enunciato nell’articolo 124 del codice civile, è il seguente: “qualunque fatto di una persona, che cagiona ad altri un danno, obbliga chi ne è responsabile a ripararlo”.
Esistono due tipi di responsabilità civile:
– responsabilità contrattuale;
– responsabilità amministrativa.
II/ – RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
1/ – E’ quella del chirurgo dentista liberale o dell’ospedale pubblico che compie un atto liberale; si crea un contratto tra il dentista e il paziente.
Ciò si traduce in un obbligo di mezzi, non di risultati; Il dentista si impegna a curare, non a guarire.
È richiesto il consenso informato del paziente.
L’obbligo di risultato riguarda solo alcuni settori molto specializzati: chirurgia estetica, esami di laboratorio di analisi mediche, ecc.
Il chirurgo odontoiatrico si impegna a fornire al paziente non cure qualunque, ma attente e coerenti con i dati scientifici più aggiornati.
2/- BASE DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE :
La responsabilità contrattuale resta fondata sulla colpa, che il paziente deve provare; la colpa deriva dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
L’azione di risarcimento si prescrive in quindici anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto dannoso (art. 133 c.c.).
RESPONSABILITÀ CIVILE
2-1/- ERRORI CONTRO L’UMANESIMO:
Il chirurgo odontoiatra deve rispettare la persona del paziente e la sua dignità; Questo rispetto implica:
2-1-1- Rispetto del segreto professionale ;
2-1-2- Il dovere di assistenza:
– soccorso a persona in pericolo;
– gli è consentito rifiutare le cure, ma solo in casi di urgenza e, se cessa di farlo, deve garantirne la continuità;
2-1-3- l’obbligo di intervenire solo con il consenso del paziente.
2-2-/- DIFETTI TECNICI MEDICI:
Sono queste le colpe che rientrano nell’inadempimento dell’obbligo di diligenza; le cure devono essere coerenti con i dati scientifici acquisiti e corrispondere all’impiego di tutti i mezzi umani o tecnici necessari per ottenere il trattamento migliore;
Si tratta infatti di un obbligo di mezzi e non di risultati; a meno che il chirurgo dentista non si sia impegnato a raggiungere un determinato risultato; esiste infatti in ogni atto medico un elemento di “casualità” che non consente di affermare il risultato; (il pericolo o il rischio: esempio di una complicazione dopo una vaccinazione, questa complicazione è nota ma molto rara).
III/ – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
1/- DEFINIZIONE:
Quando il danno deriva dall’operato di un dentista ospedaliero, è l’amministrazione a essere chiamata in causa; la sua responsabilità è dovuta alle azioni del suo agente;
Il paziente deve rivolgersi al direttore della struttura sanitaria pubblica per richiedere il risarcimento; quest’ultimo acconsente o respinge la sua richiesta;
È quando l’ente sanitario pubblico rifiuta che è possibile rivolgersi al tribunale amministrativo;
La responsabilità dell’amministrazione sorge quindi sistematicamente, ma l’ente sanitario pubblico ha sempre la possibilità di agire nei confronti del suo dipendente se riesce a provare che la colpa costituisce “una colpa autonoma dalla prestazione”.
Il difetto separabile dal servizio : corrisponde a un difetto commesso da un chirurgo odontoiatrico ospedaliero per inosservanza delle norme o delle istruzioni del servizio; è generalmente coperto da assicurazione personale.
Esempi:
– errori commessi al di fuori della funzione;
- Reati commessi consapevolmente con l’intenzione di causare un danno, ad esempio: certificati falsi, aborto criminale;
- Sperimentazione intrapresa su un paziente senza alcun beneficio terapeutico;
- Intervento chirurgico non urgente eseguito contro la volontà del paziente.
- Lavorare in stato di ebbrezza;
- Astensione ingiusta;
- Rifiuto di viaggiare durante un servizio di guardia, anche se ciò non costituisce omissione di soccorso a una persona in pericolo.
Responsabilità oggettiva : si basa sul rischio; a prescindere dall’esistenza di una colpa, in determinati casi può sorgere la responsabilità dell’amministrazione, ad esempio: infezioni nosocomiali; danni causati ai donatori volontari di sangue; ambito delle vaccinazioni obbligatorie.
RESPONSABILITÀ CIVILE
2/- BASE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
La responsabilità dell’amministrazione potrebbe sorgere quando:
2-1- ERRORE.
2-2- DANNI.
2-3- NESSO CAUSALE TRA DANNO E COLPA
2-1- ERRORE:
Bisogna distinguere la colpa dall’errore; in prima approssimazione l’errore corrisponde in chirurgia odontoiatrica alla diagnosi differenziale; Tale errore diventa colpa se il chirurgo odontoiatrico non utilizza i mezzi di indagine a sua disposizione e ritenuti conformi ai dati medici.
La colpa corrisponde all’inadempimento di un dovere preesistente che una persona prudente posta nelle stesse circostanze non avrebbe commesso.
Gli stessi reati possono essere considerati penalmente e civilmente (compiere un atto proibito o omettere di compiere un atto dovuto).
Occorre tuttavia precisare che la responsabilità civile di natura amministrativa può sorgere per colpa di soggetti sottoposti o per cose poste in custodia, a differenza della responsabilità penale, dove la colpa deve essere personale.
■ DIFETTO: può essere:
– semplice ;
– pesante;
– difetto nell’organizzazione del servizio;
▲- condotta grave : riguarda gli atti medici:
+ una diagnosi medica o chirurgica;
+ la scelta di un esame integrativo;
+ la scelta di un metodo operativo;
+ lo sviluppo di un trattamento;
▲- colpa semplice : riguarda atti di cura:
+ somministrazione di un farmaco;
+ preparare un condimento;
+ monitoraggio di un paziente;
▲- difetto nell’organizzazione del servizio:
Il loro dominio è molto ampio; esempio :
- La mancanza di supervisione ha portato allo strangolamento del bambino con le cinghie che lo tenevano legato al letto;
- Il rapimento di un neonato dal reparto maternità di un ospedale;
- La sostituzione di un neonato nel reparto maternità di un ospedale;
- Lesioni causate dal malfunzionamento di un apparecchio a raggi X;
- Lesioni causate da un apparecchio di riscaldamento.
Pertanto, l’ospedale o l’amministrazione sono responsabili quando la colpa è personale (atto medico o atto di cura) o impersonale (colpa nell’esecuzione del servizio).
L’amministrazione può agire nei confronti del proprio dipendente se riesce a dimostrare che la colpa costituisce “una colpa indipendente dalla prestazione”.
RESPONSABILITÀ CIVILE
2-2- DANNI:
A/ L’ELEMENTO MATERIALE DEL DANNO CORPOREO
- Perdite subite:
Tutte le spese a cui è stata esposta la vittima: spese mediche e farmaceutiche, spese di ospedalizzazione, attrezzature e protesi, viaggi, assistenza di terzi.
- Guadagni persi:
Si tratta delle somme di denaro di cui la vittima viene privata a seguito di lesioni personali.
B/ L’ELEMENTO MORALE DEL DANNO CORPOREO
Generato dalla sofferenza fisica e morale patita dalla vittima e dalla consapevolezza che egli ha della diminuzione della propria personalità.
C/ LE CARATTERISTICHE DEL DANNO
- Il danno deve essere certo: l’unico che deve essere preso in considerazione è quello certamente dovuto a negligenza medica e non quello dovuto alla condizione patologica che ha motivato l’ atto medico .
- Il danno deve essere attuale: deve cioè esistere al momento in cui viene avanzata la richiesta di risarcimento.
2-3-IL NESSO CAUSALE
Ci sono circostanze in cui la realtà del nesso causale non è così semplice; Al contrario, non vi è dubbio circa il rapporto di causa ed effetto tra chi aggredisce deliberatamente qualcuno per rubargli i soldi e i danni che provoca.
VI/- CONCLUSIONE
La responsabilità professionale del chirurgo odontoiatrico è triplice:
Penali e disciplinari (personali) e civili (più spesso impersonali, talvolta personali in caso di cattiva condotta separata dal servizio).
La responsabilità civile è a carico del datore di lavoro ( ospedale ), salvo in caso di colpa indipendente dalla funzione.
Nel settore privato è obbligatorio stipulare un’assicurazione di responsabilità civile professionale per essere coperti.
Clicca sul caso:
Sig. X, 50 anni, senza professione, senza antecedenti; oftalmologico speciale; l’oculista è morto a causa di una diminuzione dell’acuità visiva in entrambi gli occhi dovuta a una cataratta concentrata prevalentemente nell’occhio sinistro; l’acuità visiva è 6/10 a destra e 2/10 a sinistra e muore perché è stato operato entrambi gli occhi a 8 giorni di distanza, iniziando dall’occhio destro; il primo intervento è stato eseguito in regime ambulatoriale senza incidenti; Sette giorni dopo l’occhio sinistro è stato operato nelle stesse condizioni, ma la notte successiva è iniziato il dolore all’occhio destro, operato per primo.
Il signor X consultò il suo oculista 15 giorni dopo, e si presentò un Tyndall con 4 croci; Gli antibiotici vengono prescritti sia per via generale che locale. 2 mesi dopo si è verificata una riacutizzazione dell’uveite con comparsa di ipopion; La signora X è stata ricoverata in ospedale, la puntura della camera anteriore ha rivelato un fungo, la candida parosilosi. Successivamente, nonostante la TRT durata 2 anni, l’occhio destro è diventato completamente cieco.
- Esiste una responsabilità medica?
- Che tipo di natura è?
- A quale livello si trova?
- Quali sono le conseguenze per l’oculista?
RESPONSABILITÀ CIVILE
Le carie non curate possono danneggiare la polpa.
L’ortodonzia allinea denti e mascelle.
Gli impianti sostituiscono definitivamente i denti mancanti.
Il filo interdentale rimuove i detriti tra i denti.
Si consiglia di visitare il dentista ogni 6 mesi.
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