Odontoiatria legale esercizio legale e illegale della medicina odontoiatrica responsabilità del dentista

Odontoiatria legale esercizio legale e illegale della medicina odontoiatrica responsabilità del dentista

Odontoiatria Legale

Esercizio legale e illegale dell’odontoiatria

Responsabilità del dentista

Piano

Parte prima: Odontoiatria forense

  • Le condizioni di esercizio
  • Regimi di esercizio
  • Le regole dell’esercizio
    • Legal
    •  Illegale

Parte seconda: Responsabilità del dentista

  • Responsabilità penale
  • Responsabilità civile

ODONTOIATRIA FORENSE

          ODONTOIATRIA FORENSE

L’odontoiatria legale regolamenta la professione di dentista con condizioni molto severe che determineranno l’esercizio legale o illegale dell’odontoiatria.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Sono disciplinati dalla legge n. 85/05 del 16 febbraio 1985 relativa alla protezione e alla promozione della salute e dalla legge 90-17 del 31 luglio 1990 che modifica e integra quella del 1985.

                                                         ARTICOLI 197 – 198 – 199 – 200

Articolo 197

L’esercizio della professione di medico, odontoiatra e farmacista è subordinato all’autorizzazione del ministro responsabile della salute alle seguenti condizioni:

  • Essere in possesso, a seconda dei casi, di uno dei diplomi algerini di medico, odontoiatra o farmacista oppure di un titolo equivalente riconosciuto.
  • Non essere affetto da infermità o condizione patologica incompatibile con l’esercizio della professione.
  • Essendo di nazionalità algerina, questa condizione può essere derogata in base a convenzioni e accordi conclusi dall’Algeria e su decisione del Ministro responsabile della Salute.

Articolo 198

Nessuno può esercitare la professione di medico specialista, di odontoiatra specialista o di farmacista specialista se non è in possesso, oltre alle condizioni richieste dall’articolo 197, di un diploma di specializzazione medica o di un titolo equivalente riconosciuto.

Articolo 199 modificato

Per essere autorizzati all’esercizio della professione, i medici, gli odontoiatri e i farmacisti che soddisfano i requisiti stabiliti dagli articoli 197 e 198 devono iscriversi presso la Consulta regionale dell’Ordine.

Articolo 200

 Durante il periodo di tirocinio degli studi universitari, gli studenti di medicina, odontoiatria e farmacia sono autorizzati ad esercitare rispettivamente la professione di medicina, odontoiatria e farmacia nelle strutture sanitarie pubbliche, sotto la responsabilità dei medici responsabili delle strutture.

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REGIMI DI ESERCIZIO

Articolo 201

I medici, gli odontoiatri, i farmacisti generalisti o specialisti e gli specialisti degli ospedali universitari esercitano le loro funzioni secondo uno dei seguenti regimi:

  • Come dipendente pubblico a tempo pieno.
  • A titolo privato.

Legge n. 98/09 del 19 agosto 1998 che modifica e integra la legge n. 85/05 del 16 febbraio 1985 relativa alla protezione e alla promozione della salute con i seguenti articoli: 201-1, 201-2, 201-3, 201-4 redatti come segue.

Articolo 201-1

Gli organismi degli specialisti ospedalieri universitari che operano nel settore pubblico come:

  • Insegnante.
  • Docente o professore associato.
  • Professore associato con cinque (5) anni di esperienza effettiva in tale ruolo o titolare di un diploma statale in scienze mediche (DESM).
  • Gli specialisti della sanità pubblica con cinque (5) anni di effettiva pratica in tale veste sono autorizzati ad esercitare un’attività complementare secondo le condizioni di seguito stabilite.

Articolo 201-2

L’attività complementare viene svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche; è autorizzato a livello di:

Strutture sanitarie private.

              Laboratori privati.

              Dal settore parapubblico.

Articolo 201-3

Fatto salvo il normale funzionamento dei servizi medici delle strutture sanitarie pubbliche, il beneficiario è autorizzato a esercitare l’attività complementare nei limiti di un giorno alla settimana, oltre ai giorni di riposo previsti dalla legge.

Articolo 201-4

L’applicazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare le modalità di rilascio e di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività complementare nonché il controllo della stessa, sono disciplinate con regolamento.

Una copia della decisione di autorizzazione viene inviata per conoscenza

al Ministro della Salute – Direzione dei Servizi Sanitari.

ai DSP territorialmente interessati.

al Direttore delle casse di previdenza sociale competenti.

al Preside della Facoltà di Medicina competente.

Deve indicare

Individuati con precisione il/i luogo/i di esercizio e le mezze giornate.

La natura dell’attività (specialità interessata).

Il professionista specialista che esercita nell’ambito dell’attività complementare è tenuto a menzionare nella sua prescrizione la sua qualifica, la sua identità nonché la struttura presso la quale esercita l’attività complementare.

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REGOLE DI ESERCIZIO

ARTICOLI 205 – 206 – 207 – 208 209 – 210- 211- 212 – 213

Articolo 205

A qualsiasi medico, dentista o farmacista il cui diritto di esercitare la propria professione sia stato sospeso è vietato effettuare consulenze, scrivere prescrizioni, preparare medicinali, applicare trattamenti o somministrare qualsiasi metodo di trattamento relativo alla medicina o alla farmacia nella sua qualità di medico, dentista o farmacista, tranne nei casi in cui sia essenziale fornire cure di primo soccorso urgenti.

Articolo 206

I medici, gli odontoiatri e i farmacisti sono tenuti al segreto professionale, a meno che disposizioni di legge non li esoneri espressamente da tale obbligo.

Articolo 206 modificato negli articoli 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5 Questi articoli riguardano il segreto professionale .

Articolo 207

I medici, gli odontoiatri e i farmacisti sono tenuti a esercitare la loro professione con la propria identità giuridica.

Articolo 207 modificato negli articoli 207/1, 207/2 Questi articoli riguardano la medicina legale e la medicina specialistica.

Articolo 208

Le attività sanitarie private sono fornite in

  • Studi dentistici,
  • Farmacie farmaceutiche,
  • Studi di consulenza e cura,
  • Laboratori di analisi mediche, ottica medica e occhiali,
  • Di protesi mediche.

La natura e l’importanza delle attrezzature necessarie per l’attività sanitaria privata sono stabilite tramite regolamento.

Articolo 209

I medici, gli odontoiatri e i farmacisti sono tenuti a prestare il servizio di reperibilità, secondo le modalità stabilite dal Ministro responsabile della salute, pena l’applicazione di sanzioni amministrative.

Articolo 210

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 206, i medici, gli odontoiatri e i farmacisti sono tenuti ad ottemperare agli ordini di requisizione dell’autorità pubblica.

Articolo 211

  • Gli onorari per le prestazioni eseguite da medici, odontoiatri e farmacisti sono stabiliti tramite regolamento.
  • Il mancato rispetto dei prezzi comporterà sanzioni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari.

Articolo 212

È vietato a chiunque non eserciti legalmente la professione di percepire in tutto o in parte i compensi o gli utili derivanti dall’attività professionale, a titolo privato, di un medico, di un odontoiatra o di un farmacista.

Articolo 213

I medici, gli odontoiatri e i farmacisti sono tenuti, nell’ambito delle loro competenze, a costituire una cartella clinica dei propri pazienti, a tenere un archivio, a fornire i certificati, le attestazioni e le informazioni epidemiologiche prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 213a

I medici, gli odontoiatri e i farmacisti che esercitano privatamente devono esercitare la loro professione in condizioni che consentano loro l’uso abituale delle strutture e dei mezzi tecnici necessari alla loro arte, che in nessun caso possano compromettere la salute del paziente o la dignità della professione.

ESERCIZIO ILLECITO DELLE PROFESSIONI MEDICHE

Articolo 214

-Esercita illegalmente la professione medica, la chirurgia odontoiatrica o la farmacia:

  • Chiunque esercita l’attività di medico, di odontoiatra o di farmacista, non adempiendo alle condizioni stabilite dall’articolo 197.

LOCALI AD USO MEDICO, ODONTOIATRICO E FARMACIA.

Articolo 215

I locali adibiti ad attività mediche, odontoiatriche e farmaceutiche devono rispettare gli standard: Prescrizione, Costruzione, Igiene, Sicurezza, Attrezzature, stabiliti dal regolamento.

Articolo 216

Ogni modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad uso medico, odontoiatrico o farmaceutico è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro responsabile della Salute.

La responsabilità medica dell’odontoiatra

Questa responsabilità si manifesta a due livelli: PENALE E CIVILE.

          Responsabilità penale: questa responsabilità può essere pesante,

Il chirurgo odontoiatrico è infatti chiamato a effettuare alcune procedure che a volte possono causare gravi danni all’organismo di un individuo o addirittura portare alla morte di alcune persone.

In questi casi, il chirurgo odontoiatrico sarà perseguito per lesioni colpose o omicidio colposo davanti al tribunale penale.

       Il chirurgo odontoiatra può essere perseguito penalmente, allo stesso modo del medico:

— Per omissione di soccorso a persona in pericolo, se si astiene dal prestare cure urgenti mentre il paziente che ha appena richiesto cure e a cui sono state rifiutate è affetto da gravi complicazioni.

— In caso di violazione del segreto professionale.

L’obbligo di prestare assistenza in caso di urgenza consentirà inoltre di esonerare l’odontoiatra da tutte le norme relative alle prescrizioni a lui consentite.

Se il paziente è affetto da un infarto che non può essere rilevato da alcun elemento, il dentista deve curare immediatamente il paziente (deve avvertire un medico e, nell’attesa del suo arrivo, deve somministrare tutta l’assistenza a sua disposizione).

Articolo 288 del Codice penale : “Chiunque, per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza delle norme, involontariamente cagiona un omicidio o ne è involontariamente causa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 1.000 a 20.000 DA”.

Articolo 289 del Codice penale “se dalla mancanza di abilità o di precauzione derivano percosse e lesioni o malattie che comportino un’incapacità totale al lavoro di durata superiore a tre mesi, il colpevole è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con una multa da 500 a 15.000 DA o con una di queste due pene soltanto”.

Art. 290 c.p. “Le pene previste dagli articoli 288 e 289 sono raddoppiate quando l’autore del fatto ha agito in stato di ubriachezza o ha tentato, con la fuga, o modificando lo stato dei luoghi, o con qualsiasi altro mezzo, di sottrarsi alla responsabilità penale o civile in cui poteva incorrere.

Articolo 301 (legge n°82-04 del 13 febbraio 1982) “I medici, gli odontoiatri, i farmacisti, le ostetriche o qualsiasi altra persona che sia custode, per statuto o professione o per funzioni permanenti o temporanee, dei segreti loro affidati, i quali, salvo nei casi in cui la legge li obbliga o li autorizza a svolgere la funzione di informatori, rivelano tali segreti, sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con una multa da 500 a 5000 DA. »

RESPONSABILITÀ CIVILE: forse di 2 tipi: extracontrattuale e contrattuale.

  • La responsabilità civile si verifica quando una persona ha causato un danno a un’altra persona (le ha causato un danno) e non esiste alcun legame particolare tra le due persone.
  • La responsabilità contrattuale sorge quando è stato concluso un contratto tra due persone e una delle parti contraenti non ha adempiuto agli obblighi a cui si era impegnata con tale contratto.

In entrambi i casi la responsabilità è accertata se sussiste il fatto illecito, il danno e il nesso causale tra i due (il danno deve essere chiaramente collegato al fatto illecito).

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La responsabilità civile richiede la presenza di tre elementi fondamentali :

  • Un errore
  • Un danno
  • Un nesso causale tra la colpa e il danno

– La responsabilità civile dell’odontoiatra può sorgere per il cattivo adempimento dei suoi obblighi professionali.

– Anche nell’ambito della sua attività professionale, il chirurgo odontoiatrico è responsabile del suo paziente fino al momento in cui lascia lo studio.

Tra il medico e il paziente si forma un contratto: 

  • Il paziente si aspetta che il medico presti cure che quest’ultimo deve erogare con la massima cautela.
  • La controparte di questo obbligo di assistenza risiede nei compensi che il medico potrà esigere dal suo paziente.

CONCETTO DI CONTRATTO

Si tratta di un contratto con obbligo secondo la cosiddetta dottrina dei mezzi: 

Il dentista, come il medico, si impegna a prestare le cure con la massima coscienza professionale, ma non può impegnarsi ad ottenere un risultato specifico, perché nella scienza medica non si ha la certezza di ottenere una guarigione definitiva in tutti i casi.

NATURA DEL CONTRATTO

  • Si tratta di un contratto civile, non commerciale, quindi non è regolato dal diritto commerciale.
  • Si tratta di un contratto orale, non sono necessarie formalità per stipularlo.
  • Si tratta di un contratto bilaterale: ciascuna delle parti contraenti ha degli obblighi, il paziente ha l’obbligo di pagare gli onorari del medico e di attenersi alle sue prescrizioni, mentre il medico è soggetto agli obblighi di assistenza e informazione.

SITUAZIONE EXTRACONTRATTUALE

  • In alcuni casi non è stato stipulato alcun contratto tra il medico e il paziente.
  • Le segnalazioni sono disciplinate dalla responsabilità civile.
  • Mancanza di consenso del paziente: caso di cura di un paziente incosciente,

nei minori o nelle persone incapaci.

Tipologia di pratica medica : se il professionista esercita la professione illegalmente, il contratto è illegale, così come i professionisti ospedalieri e quelli delle casse malati non stabiliscono un contratto con il paziente; il paziente stipula un contratto direttamente con l’ospedale o con la cassa assicurativa e non con il medico.

Natura del danno: può essere localizzato al di fuori dell’ambito contrattuale:

      Caso del paziente che cade mentre esce dallo studio.

COMPETENZA

Gli esperti devono accertare il nesso causale tra la colpa e il danno affinché il paziente possa ottenere un risarcimento in conseguenza delle cure difettose e in base ai mezzi previsti dal contratto che li collega. Spetta al paziente dimostrare che il dentista è stato colpevole di imprudenza; di disattenzione, negligenza e inosservanza dei propri doveri

CODICE CIVILE

Art. 124 del Codice civile “qualunque fatto di qualcuno che cagiona ad altri un danno obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a ripararlo”. (Responsabilità personale)

TERMINE DI PRESCRIZIONE È il periodo oltre il quale non è più possibile agire in giudizio.

Arte. 133 “  L’azione di risarcimento si prescrive in quindici anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto dannoso”

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

  • Tale responsabilità sorge quando si verifica una violazione delle regole di deontologia medica in relazione all’attività professionale; anche un atto della vita privata può minare l’onore e la moralità della professione. 
  • Le sanzioni sono: ammonizione, rimprovero, interdizione temporanea o permanente dall’esercizio delle funzioni mediche nel settore pubblico e sociale, interdizione temporanea dall’esercizio della professione medica (massimo 3 anni), cancellazione dall’albo dell’ordine.
  • La giurisdizione competente è il consiglio dell’ordine,

I DIVERSI ORDINI E LEGGI DEL CODICE CIVILE ALGERINO

Ordinanza n. 75-58 del 26 settembre 1975 relativa al Codice civile, modificata e completata da: 

  • Legge n. 80-07 dell’8 agosto 1980.
  • Legge n. 83-01 del 29 gennaio 1983.
  • Legge n. 88-21 del 24 dicembre 1984.
  • Legge n. 33-14 del 3 maggio 1988.
  • Legge n. 89-01 del 7 febbraio 1989.
  • Legge n. 05-10 del 20 giugno 2005.
  • Legge n. 7-05 del 13 maggio 2007.

LE DIVERSE LEGGI E ORDINAMENTI DEL CODICE PENALE ALGERINO

Ordinanza n. 66-156 dell’8 giugno 1966, modificata e integrata da:

  • Ordinanza n. 69-74 del 16 settembre 1969.
  • Ordinanza n. 73-48 del 25 luglio 1973.
  • Ordinanza n. 75-47 del 17 giugno 1975,
  • Ordinanza n. 78-03 dell’11 febbraio 1978.
  • Legge n. 82-04 del 13 febbraio 1982,
  • Legge n. 88-26 del 12 luglio 1988.
  • Legge n. 89-05 del 25 aprile 1989.
  • Legge n. 90-02 del 6 febbraio 1990.
  • Legge n. 90-15 del 14 luglio 1990.
  • Ordinanza n. 96-22 del 9 luglio 1996.
  • Ordinanza n. 97-10 del 6 giugno 1997.
  • Legge n. 01-09 del 26 giugno 2001.
  • Legge n. 04-15 del 10 dicembre 2004,
  • Legge n. 05-06 del 23 agosto 2005.

  I denti del giudizio possono causare dolore se sono posizionati male.
Le otturazioni composite sono estetiche e durevoli.
Le gengive sanguinanti possono essere un segno di gengivite.
I trattamenti ortodontici correggono i disallineamenti dentali.
Gli impianti dentali forniscono una soluzione fissa per i denti mancanti.
La detartrasi rimuove il tartaro e previene le malattie gengivali.
Una buona igiene dentale inizia lavandosi i denti due volte al giorno.
 

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