La requisizione

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/.DEFINIZIONE:

La Requisizione Medica è l’Ingiunzione (Ordine specifico) impartito al Medico da un’Autorità Giudiziaria o Amministrativa per portare a termine una determinata missione di Ordine Medico-Legale. 

Si tratta di una procedura medica urgente. 

Qualsiasi medico può essere interessato, indipendentemente dal suo modo di esercitare o dalla sua specializzazione.

Il medico diventa ausiliare della giustizia per tutta la durata dell’esecuzione della presente requisizione.

II/.IL MEDICO RICHIESTO  :

Il ruolo del Dottore è quello di illuminare e consigliare. È in base al suo parere e alla sua consulenza tecnica che il P.R. o il JI valutano i fatti che sfuggono alla loro competenza.

Attraverso la Requisizione, questi Magistrati delegano parte dei loro poteri al Medico.

Perché, secondo l’espressione di AMBROISE PARE: “I MAGISTRATI GIUDICANO SECONDO QUELLO CHE VIENE PORTATO”

È quindi superfluo insistere sull’importanza di questo ruolo.

Il medico richiesto effettua osservazioni; li discute e li interpreta sulla base della scienza medica.

Queste conclusioni sono di fondamentale importanza nei dibattiti e si può affermare che da esse dipende l’assoluzione o la condanna di un imputato. 

III/. LEGISLAZIONE  In linea teorica ricordiamo i seguenti Testi Legislativi:

  1°) CODICE DI PROCEDURA PENALE ALGERINO:

Arte. 49 : Se è necessario procedere a conclusioni non rinviabili, l’OPJ può avvalersi di tutte le persone qualificate….

Arte. 62 : Il RP si reca sul posto se lo ritiene necessario e si fa assistere da persone in grado di valutare la natura delle circostanze del decesso.

  2°) Legge 85.05 del 16 febbraio 1985 relativa alla LPP S:

 Arte. 210 : I medici, gli odontoiatri e i farmacisti sono tenuti a rispettare gli ordini di requisizione dell’Autorità Pubblica.

Arte. 236 : Il rifiuto di ottemperare alle requisizioni … è punito ai sensi dell’art. 422 Ter del CP sostituito dall’art. 187 Bis (Legge 01.09 del 26 giugno 2001)

Arte. 207/1 e 207/2

IV/.IN PRATICA A CHI POTREBBE ESSERE NECESSARIO?

Qualsiasi medico autorizzato ad esercitare la sua arte sul territorio nazionale in assenza del medico legale nei limiti della sua competenza (art. 207/1 comma 2 LPPS: tuttavia in assenza del medico legale può essere richiesto qualsiasi medico, chirurgo odontoiatra o farmacista, nei limiti della sua competenza)

In mancanza di ciò, l’Autorità Giudiziaria DEVE richiedere ai Medici Legali di compiere atti Medico-Legali. 

 (Art.207/1 comma 1 LPPS: L’Autorità giudiziaria DEVE richiedere ai medici legali di effettuare atti medico-legali)  

V/.QUALE AUTORITÀ HA IL POTERE DI REQUISIZIONE?

Nella maggior parte dei casi si tratta dell’Autorità Giudiziaria:

  •  Un agente di polizia giudiziaria (JPO), ovvero un agente di polizia o un gendarme.
  •  Magistrato: Pubblico Ministero o suo sostituto.

Molto più raramente: nell’ambito amministrativo:

  •  Il Wali;
  • Il capo di Daïra. 
  • Ufficiale di Polizia Giudiziaria in Polizia Amministrativa
  • Un direttore ospedaliero.

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VI/.IN QUALE CASO L’AUTORITÀ PUÒ RISPONDERE ALLA RICHIESTA?

In questo caso è necessaria la competenza di un tecnico per ottenere informazioni idonee a facilitare l’esercizio dell’azione pubblica o la repressione di un Reato (Reato o Illecito).

I casi più comuni sono quindi quelli di Delitto Flagrante, Violenza e Morte Sospetta.

Allo stesso modo, in caso di calamità (incidenti, incendi, terremoti, ecc.)  

L’autorità amministrativa può obbligare qualsiasi cittadino a prestare un servizio che la sua professione gli consente di fornire.

VII/.COME VIENE FATTA LA RICHIESTA? Non è soggetto ad alcuna forma speciale.

In linea di principio, si tratta di un atto SCRITTO, nel quale il richiedente deve rendere nota la propria situazione e formulare il proprio ordine in termini imperativi, che non lascino dubbi sulla portata della richiesta.

Ai sensi dell’art. 207/1 comma 3 della LPPS che stabilisce:

        “La missione medico-legale è formulata per iscritto”

Tuttavia, in caso di emergenza, è possibile esprimerlo verbalmente. 

VIII/.COSA VIENE RICHIESTO AL MEDICO RICHIESTO?

L’oggetto della richiesta riguarda in pratica atti medico -legali urgenti e non differibili, vale a dire ad esempio:

  •  Esame delle vittime (Lesioni; Violenza sessuale; Vittime di abusi)
  • Esame di persone sospettate di essere in stato di ebbrezza (campioni tossicologici)
  • Esame di una persona in stato di detenzione
  • Esame medico-psicologico (subito dopo il fatto): esame dello stato mentale….
  • Esame del cadavere (rimozione del corpo; accertamento del decesso e ricerca della causa del decesso).
  • Autopsia forense.

IX/.COSA DEVE FARE IL MEDICO INTERESSATO?

  • Egli deve eseguire l’atto medico-legale che gli è stato richiesto;

                Deve rispondere ”  alla missione, nient’altro che alla missione  “

  •  Egli deve redigere una relazione dettagliata di tali accertamenti;
  •  Egli deve presentare tale relazione all’Autorità richiedente.

NOTA: Il Medico, nell’ambito della sua missione, è esonerato dal segreto professionale solo nei confronti dell’autorità richiedente e ciò riguarda esclusivamente l’oggetto della sua missione. (Art. 206/4 della LPPS)

X/.IL MEDICO PUÒ RIFIUTARSI DI OSSERVARE UN REQUISITO:

A- Il rifiuto di ottemperare ad una richiesta della pubblica autorità costituisce reato punibile con le sanzioni previste dall’art. 236 del LPPS: “Il rifiuto di ottemperare alle richieste della pubblica autorità stabilite e notificate nelle forme regolamentari, come previsto dall’art. 210 della presente legge, è punibile secondo quanto disposto dall’art. 422 Ter. del CP”

Art. 422 Ter. del CP è stato abrogato e sostituito dall’art. 187 Bis della legge n. 01.09 del 27 giugno 2001, che stabilisce: “Chiunque non ottempera ad un ordine di requisizione redatto nelle forme prescritte è punito con la reclusione da 2 a 6 mesi e con la multa da 1.000 DA a 10.000 DA o con una di tali sanzioni soltanto”.

B- Il rifiuto di ottemperare ad una richiesta non costituisce reato se il Medico lo giustifica con un motivo legittimo:

  • O ritiene che le domande che gli vengono poste siano al di là delle sue competenze o estranee alla tecnica medica (art. 207/2 comma 2 LPPS)
  • O un’incapacità fisica gli impedisce di svolgere la sua missione (art. 207/2 comma 2 LPPS)
  • O lo trattiene un’impossibilità morale (art. 207/2 comma 2 LPPS)

In questi casi, “Il medico competente deve redigere un rapporto di carenza”  ai sensi dell’art. 207/2 comma 3 della LPPS 

XI/.CONCLUSIONE 

  • Il Medico non può ignorare le condizioni e la condotta da adottare quando è chiamato a svolgere una missione di ausiliare della giustizia: «Il rispetto della vita umana, il rispetto dovuto a ogni persona e alla sua dignità».
  • Il Medico richiesto deve rispondere solo della missione, dell’intera missione e nient’altro che della missione.
  • Il medico incaricato da un’autorità giudiziaria durante la sua missione: la sua indipendenza professionale e il suo segreto professionale devono essere rispettati in ogni circostanza per poter rispondere bene alla sua missione con totale obiettività.
  • L’autorità giudiziaria non è teoricamente tenuta a seguire le conclusioni del medico, tuttavia raramente si pronuncia in contraddizione con i termini della relazione, che le forniscono proprio i chiarimenti tecnici che le mancano per prendere una decisione.  

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