IL CONTRATTO DI CURA

IL CONTRATTO DI CURA

IL CONTRATTO DI CURA

I/.INTRODUZIONE

L’atto medico è l’atto di cura esercitato da un medico, a fini diagnostici o terapeutici.

La presente legge può quindi essere

  •  Preventiva (vaccinazione), 
  • Diagnostica (clinica, imaging, biologia, ecc.), 
  • Curativo (terapia antibiotica, ecc.),
  •  Palliativo (analgesico) o Riabilitativo (rieducazione).

 L’atto di cura ha diverse dimensioni:
– Tecnica (le conoscenze e il know-how del caregiver)
– Psicologica (gli aspetti emozionali della relazione caregiver-paziente)
– Legale (i fondamenti giuridici della relazione medico-paziente)
– Deontologica ed etica (rispettivamente diritti e doveri del caregiver e del paziente)  

II/.BASE GIURIDICA DELL’ATTO DI CURA

    L’Atto di Cura è la traduzione medica pratica del contratto di cura o contratto medico, che ne costituisce il supporto legale.

– Perché questa nozione di Contratto (Medico)? 

      Il concetto di Contratto di Cura è una costruzione giuridica artificiale volta a proteggere i Diritti di due parti contraenti, il Caregiver e il Paziente, e a contrastare uno squilibrio esistente tra queste due parti, il paziente indebolito dalla malattia (quello che riceve le cure) e il Medico “potente” detentore del potere medico (quello che fornisce le cure).

     Un contratto è, ricordiamolo: “Una convenzione con la quale due o più persone concordano di fare o non fare qualcosa”.        

III/.STORICAMENTE

 la teoria del Contratto di Cura risale ad una pronuncia giurisprudenziale; Questa è la sentenza Mercier del 20 maggio 1936, in base alla quale viene stabilito un vero e proprio contratto tra il medico e il suo paziente, che vincola il professionista:

“Se non, ovviamente, per curare il suo paziente, in ogni caso per prestargli assistenza, non un’assistenza qualsiasi, ma un’assistenza COSCIENTE, DILIGENTE e ATTENTA, e fatta salva ogni circostanza eccezionale, in conformità con i dati scientifici ATTUALI” 

IV/.CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL CONTRATTO DI CURA:

Il Contratto di Cura è un Contratto:

. TACITO: implicito.

. VERBALE: orale, talvolta SCRITTO (è richiesto il consenso scritto del paziente).
. PERSONALE: impegno intuitu personae del caregiver e del paziente.
. SINALLAGMATICO: che porta ad obblighi reciproci.
. CIVILE: in contrapposizione a commerciale poiché riguarda il corpo umano, quest’ultimo essendo posto al di fuori di ogni commercio.
. COSTOSO: che comporta dei costi (commissioni) 

. ANNULLABILE (Nessuno può essere considerato impegnato a tempo indeterminato).

IL CONTRATTO DI CURA

V/. CONDIZIONI DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA

Affinché il presente Contratto sia giuridicamente valido, deve soddisfare quattro condizioni:

1/Consenso 

Tale Consenso deve essere LIBERO, CONSAPEVOLE e INFORMATO. 

Le Informazioni devono essere appropriate, quindi adattate e devono essere: SEMPLICI, CHIARE, APPROSSIMATIVE e INTELLIGENTI per il Paziente.

Il consenso deve essere:

  •  Esente da errori (sulla persona),
  •  di vizio (sull’oggetto del contratto),
  •  di Violenza (nessun contratto con vincoli),
  •  di Dol (deliberatamente nascosto per indurre il paziente a contrarre), 

      il che ci riporta al tema dell’equità delle informazioni.

2/La capacità di consenso:

Esiste un’età minima per il consenso: l’età della maggiore età civile. (19 anni)

Per i pazienti minorenni è necessario il consenso del tutore legale. 

Il contraente deve inoltre essere mentalmente capace di acconsentire, altrimenti non sarà legalmente capace di contrarre (Adulto Incapace), il che richiederà l’intervento di un Tutore Legale.

Da parte del medico è richiesta solo la domanda di idoneità all’esercizio della professione medica.

3/. Scopo del contratto:   (Scopo del presente contratto)

Non esiste contratto senza oggetto. Quest’ultimo deve avere carattere legittimo. 

4/.La causa del contratto 

(motivo dell’obbligazione nel contratto)
Il contratto è per definizione generato dalla natura e dalla situazione stessa delle due parti contraenti, questa è la ragione dell’esistenza del contratto. 

VI/. OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ASSISTENZA

1/.Per l’Odontoiatra:
Il Contratto di Cura comporta degli Obblighi:
– Un Obbligo di Mezzi, corrispondente all’Obbligo di fare tutto il possibile, utilizzando i mezzi correnti, compresi quelli tecnici, disponibili per curare il paziente. – – Obbligo di fornire cure attente e coscienziose in conformità con i dati scientifici attuali (diligenza e prudenza)

Dall’altro lato, l’Obbligo di Risultato, che interviene in casi eccezionali come interventi di chirurgia estetica, interpretazione di semplici esami complementari, ecc.
2/.Per il paziente:
Deve attenersi alle prescrizioni del Medico e pagare le Tasse (quadro di libera attività) 

VII/.ECCEZIONI AL CONSENSO

Il consenso del paziente non è richiesto per l’esecuzione dell’Atto di Cura in due situazioni tipiche:

. Pericolosità quale malattia mentale, che costituisce un rischio per il paziente stesso (comportamento suicidario) o per terzi (rischio di atti criminali a seguito di un grave disturbo psichiatrico).

. Estrema urgenza in cui la vita del paziente è in pericolo e in cui è necessario intervenire nel rispetto delle disposizioni legali ed etiche in materia di cura e assistenza da prestare a una persona in pericolo (isterectomia per emostasi, ecc.). 

IL CONTRATTO DI CURA

  I denti da latte devono essere curati per evitare problemi futuri.
La malattia parodontale può causare l’allentamento dei denti.
Le protesi dentarie rimovibili ripristinano la funzione masticatoria.
Il fluoro applicato in studio rafforza lo smalto dei denti.
I denti gialli possono essere trattati con lo sbiancamento professionale.
Gli ascessi dentali spesso richiedono un trattamento antibiotico.
Uno spazzolino elettrico pulisce in modo più efficace di uno spazzolino manuale.
 

IL CONTRATTO DI CURA

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