IL CODICE DELLA SALUTE PUBBLICA
Piano
LEGGE N° 85-05 DEL 16/02/85 – RELATIVA ALLA PROTEZIONE E ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE
TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI FONDAMENTALI
Capitolo I – Principi fondamentali
TITOLO VI – PERSONALE SANITARIO
Capitolo I – Norme generali applicabili alle professioni sanitarie
Sezione 1 – Compiti e attività dei medici, dei farmacisti e degli odontoiatri
Sezione 2 – Compiti e attività degli ausiliari medici
Capo II – Condizioni e regimi di esercizio delle professioni sanitarie
Sezione 1 – Condizioni relative a medici, farmacisti e odontoiatri
Sezione 2 – Regimi di esercizio
Sezione 3 – Norme di condotta applicabili a tutti i medici, odontoiatri e farmacisti
Sezione 4 – Esercizio privato della professione di medico, odontoiatra e farmacista
Sezione 6 – Locali adibiti ad attività medica, odontoiatrica e farmaceutica
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI PENALI
Capo I – Disposizioni penali relative al personale sanitario
LEGGE N° 85-05 DEL 16/02/85 – RELATIVA ALLA PROTEZIONE E ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE
Il Presidente della Repubblica,
Vista la Costituzione, in particolare i suoi articoli 151-20° e 154;
Vista l’ordinanza n. 66-133 del 2 giugno 1966, modificata e integrata, che stabilisce lo statuto generale della funzione pubblica;
Vista l’ordinanza n. 66-154 dell’8 giugno 1966, modificata e integrata, che istituisce il codice di procedura civile; Vista l’ordinanza n. 66-155 dell’8 giugno 1966, modificata e integrata, che istituisce il codice di procedura penale; Vista l’ordinanza n. 66-156 dell’8 giugno 1966, modificata e integrata, che istituisce il codice penale;
Vista l’ordinanza n. 67-24 del 18 gennaio 1967, modificata e integrata, relativa al codice municipale;
Vista l’ordinanza n. 69-38 del 23 maggio 1969, modificata e integrata, relativa al codice della Wilaya;
Vista l’Ordinanza n. 73-65 del 28 dicembre 1973, che istituisce la medicina gratuita nei settori sanitari;
Vista l’ordinanza n. 75-9 del febbraio 1975 relativa alla repressione del traffico e dell’uso illecito di sostanze tossiche e stupefacenti;
Vista l’ordinanza n. 75-58 del 26 settembre 1975, modificata e integrata, che istituisce il Codice civile;
Vista l’ordinanza n. 76-12 del 20 febbraio 1976 che istituisce centri ospedalieri universitari; Vista l’ordinanza n. 76-35 del 16 aprile 1976 sull’organizzazione dell’istruzione e della formazione;
Vista l’ordinanza n. 76-79 del 23 ottobre 1976 relativa al codice della sanità pubblica;
Vista l’ordinanza n. 76-81 del 23 ottobre 1976 relativa al codice dell’educazione fisica e dello sport;
Vista la legge n. 78-02 dell’11 febbraio 1978 relativa al monopolio di Stato del commercio estero;
Vista la legge n. 78-12 del 5 agosto 1978 relativa allo statuto generale dei lavoratori;
Vista la legge n. 80-04 del 1° marzo 1980 relativa all’esercizio della funzione di controllo da parte dell’Assemblea popolare nazionale;
Vista l’ordinanza n. 80-05 del 1° marzo 1980, modificata e integrata, relativa all’esercizio della funzione di controllo da parte della Corte dei conti;
Vista la legge n. 80-07 del 9 agosto 1980 relativa alle assicurazioni;
Vista la legge n. 83-03 del 5 febbraio 1983 relativa alla protezione dell’ambiente;
Vista la legge n. 83-17 del 16 luglio 1983 relativa al Codice delle acque;
Dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea nazionale del popolo;
Promulga la legge con il seguente contenuto:
TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI FONDAMENTALI
Capitolo I – Principi fondamentali
Articolo 1. – Scopo della presente legge è stabilire le disposizioni fondamentali in materia di salute e concretizzare i diritti e i doveri relativi alla tutela e alla promozione della salute della popolazione.
Arte. 2. – La tutela e la promozione della salute contribuiscono al benessere fisico e morale dell’uomo ed al suo sviluppo nella società e costituiscono pertanto un fattore essenziale dello sviluppo economico e sociale del Paese.
Arte. 3. – Gli obiettivi di salute mirano a proteggere la vita umana dalle malattie e dai rischi, nonché a migliorare le condizioni di vita e di lavoro, in particolare attraverso:
– lo sviluppo della prevenzione;
– la distribuzione delle cure che rispondano ai bisogni della popolazione;
– tutela prioritaria della salute dei gruppi a rischio;
– la generalizzazione della pratica dell’educazione fisica, dello sport e del tempo libero:
– educazione sanitaria.
Arte. 4. – Il sistema sanitario nazionale è definito come l’insieme delle attività e dei mezzi destinati ad assicurare la tutela e la promozione della salute della popolazione. La sua organizzazione è progettata per supportare le esigenze sanitarie della popolazione. In modo globale, coerente e unitario nel quadro della mappa sanitaria.
Arte. 5. – Il sistema sanitario nazionale è caratterizzato da:
– la predominanza e lo sviluppo del settore pubblico;
– una pianificazione sanitaria che si inserisca nel processo complessivo di sviluppo economico e sociale nazionale
– natura intersensoriale nello sviluppo e nell’attuazione dei programmi sanitari nazionali;
– lo sviluppo delle risorse umane, materiali e finanziarie in linea con gli obiettivi sanitari nazionali;
– la complementarietà delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione;
– servizi sanitari decentrati, settoriali e gerarchici, al fine di rispondere pienamente ai bisogni di salute della popolazione;
– L’organizzazione della partecipazione attiva ed effettiva della popolazione nella determinazione e nell’esecuzione dei programmi di attuazione della salute.
– l’integrazione delle attività salutari indipendentemente dal regime di esercizio.
TITOLO II – SALUTE PUBBLICA ED EPIDEMIOLOGIA
Capitolo I – Disposizioni generali
Arte. 25. – Per salute pubblica si intendono tutte le misure preventive, curative, educative e sociali volte a preservare e migliorare la salute dell’individuo e della comunità.
Arte. 26. – Per epidemiologia si intendono tutte le attività che hanno come scopo l’individuazione dei fattori ambientali aventi un effetto nocivo sull’uomo, al fine di ridurli o eliminarli, nonché la determinazione di standard sanitari volti a garantire salubri condizioni di vita e di lavoro.
Arte. 27. – La prevenzione generale assolve a tre missioni: – prevenire le malattie, gli infortuni e gli incidenti: – individuare tempestivamente i sintomi per prevenire l’insorgenza della malattia; – impedire che la malattia peggiori una volta insorta, per evitare postumi cronici e raggiungere una corretta riabilitazione
Arte. 28. – È istituito un fascicolo sanitario per meglio monitorare la salute della popolazione e registrare con maggiore precisione le vaccinazioni e le cure mediche prestate.
Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con regolamento.
Arte. 29. – Tutti gli organi statali, le autorità locali, le imprese, le organizzazioni e la popolazione sono tenuti ad applicare misure di salute, igiene, lotta contro le malattie epidemiche, lotta contro l’inquinamento ambientale, bonifica delle condizioni di lavoro e prevenzione generale.
Arte. 30. – Le norme e le regole applicabili a tutti i settori del Paese nei settori della sanità, dell’igiene, della prevenzione e dell’educazione sanitaria sono definite mediante regolamento.
Arte. 31. – Le violazioni delle norme e degli standard di igiene, sanità e prevenzione generale danno luogo a sanzioni disciplinari o amministrative, fatte salve le disposizioni penali.
TITOLO VI – PERSONALE SANITARIO
Capitolo I – Norme generali applicabili alle professioni sanitarie
Sezione 1 – Compiti e attività dei medici, dei farmacisti e degli odontoiatri
Arte. 195. – I medici, i farmacisti e gli odontoiatri sono tenuti:
– garantire la tutela della salute della popolazione fornendo un’adeguata assistenza medica;
– partecipare all’educazione sanitaria:
– assicurare la formazione, lo sviluppo e l’aggiornamento del personale sanitario e partecipare alla ricerca scientifica, nel rispetto della normativa vigente.
Sezione 2 – Compiti e attività degli ausiliari medici
Arte. 196. – Gli ausiliari medici sono tenuti, secondo la loro specializzazione e sotto la responsabilità del medico, del farmacista o dell’odontoiatra, – a garantire l’osservanza dei trattamenti e delle cure mediche prescritti; – monitorare costantemente le condizioni e l’igiene personale dei pazienti; – partecipare alle attività di prevenzione e di educazione sanitaria rivolte alla popolazione; – contribuire alla formazione, allo sviluppo e all’aggiornamento del personale sanitario ; – partecipare alla ricerca scientifica presso strutture specializzate a tale scopo, secondo la normativa vigente.
Capo II – Condizioni e regimi di esercizio delle professioni sanitarie
Sezione 1 – Condizioni relative a medici, farmacisti e odontoiatri
Arte. 197. – L’esercizio della professione di medico, farmacista e chirurgo odontoiatra è subordinato all’autorizzazione del ministro responsabile della sanità, alle seguenti condizioni: – essere titolari, a seconda dei casi, di uno dei diplomi algerini di medico in medicina, di chirurgo odontoiatra o di farmacista, oppure di un titolo straniero riconosciuto equivalente; – non essere affetto da infermità o condizione patologica incompatibile con l’esercizio della professione; – non essere stato oggetto di una punizione infamante; – essere di nazionalità algerina. Questa condizione può essere derogata in base a convenzioni e accordi conclusi dall’Algeria e su decisione del Ministro responsabile della sanità.
Arte. 198. – Nessuno può esercitare la professione di medico specialista, di odontoiatra specialista o di farmacista specialista se non è in possesso, oltre alle condizioni richieste dall’articolo 197, del diploma di specializzazione medica o di un titolo estero riconosciuto equivalente.
Arte. 199. – Il medico, l’odontoiatra e il farmacista abilitati all’esercizio della professione prestano giuramento dinnanzi ai loro pari, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Arte. 200. – Durante il periodo di tirocinio degli studi universitari, gli studenti di medicina, odontoiatria e farmacia sono autorizzati ad esercitare, rispettivamente, la professione di medicina, odontoiatria e farmacia nelle strutture sanitarie pubbliche, sotto la responsabilità dei medici, dei dirigenti delle strutture.
Sezione 2 – Regimi di esercizio
Arte. 201. – I medici, gli odontoiatri e i farmacisti, sia generici che specialisti, esercitano la professione in uno dei seguenti regimi: – come dipendenti pubblici a tempo pieno; – a titolo privato, fatte salve le disposizioni della legge n. 84-10 dell’11 febbraio 1984 relativa alla funzione pubblica.
Arte. 202. – Le condizioni di insediamento per l’esercizio della professione, in forma privata, devono mirare, in particolare, al conseguimento di una equilibrata copertura sanitaria nazionale, e ciò, nel quadro della mappa sanitaria. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con regolamento.
Sezione 3 – Norme di condotta applicabili a tutti i medici, odontoiatri e farmacisti
Arte. 203. – I medici e gli odontoiatri sono tenuti ad applicare i regimi di trattamento e le tecniche diagnostiche stabiliti per determinate condizioni che rientrano nel quadro dei programmi sanitari.
Arte. 204. – Il medico e l’odontoiatra sono liberi, ciascuno nel proprio ambito di attività, di prescrivere i medicinali compresi nella nomenclatura nazionale, salvo quanto disposto dall’articolo 203 che precede.
Arte. 205. – Al medico, all’odontoiatra o al farmacista, al quale sia stato sospeso il diritto di esercitare la professione, è vietato, nella sua qualità di medico, di odontoiatra o di farmacista, effettuare visite, scrivere ricette, preparare medicinali, applicare trattamenti o somministrare qualsiasi metodo di cura relativo alla medicina o alla farmacia, salvo nei casi in cui sia indispensabile prestare cure urgenti di primo soccorso.
Arte. 206. – I medici, gli odontoiatri e i farmacisti sono tenuti al segreto professionale, a meno che le disposizioni di legge non li esentino espressamente da tale obbligo.
Arte. 207. – I medici, gli odontoiatri e i farmacisti sono tenuti ad esercitare la loro professione sotto la propria identità giuridica.
Sezione 4 – Esercizio privato della professione di medico, odontoiatra e farmacista
Arte. 208. – Le attività sanitarie esercitate privatamente sono esercitate negli studi dentistici, nelle farmacie farmaceutiche, negli studi di consulenza e cura, nei laboratori di analisi mediche, negli studi di ottica medica e nelle protesi oculari mediche. La natura e l’importanza delle attrezzature necessarie per le attività sanitarie svolte privatamente e definite nel comma precedente sono stabilite con regolamento.
Articolo 209. – I medici, gli odontoiatri e i farmacisti sono tenuti a prestare il servizio di reperibilità, secondo le modalità stabilite dal Ministro responsabile della salute, pena l’irrogazione di sanzioni amministrative.
Arte. 210.- Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 206, i medici, gli odontoiatri e i farmacisti sono tenuti ad ottemperare agli ordini di requisizione dell’autorità pubblica.
Arte. 211. Gli onorari per gli atti compiuti dai medici, dagli odontoiatri e dai farmacisti sono stabiliti con regolamento. Il mancato rispetto dei prezzi comporterà sanzioni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari.
Arte. 212. – È vietato a chiunque non eserciti legalmente la professione di percepire in tutto o in parte i compensi o gli utili derivanti dall’attività professionale, a titolo privato, di medico, di odontoiatra o di farmacista.
Arte. 213. – I medici, i farmacisti e gli odontoiatri, nell’ambito delle loro competenze, sono tenuti a costituire una cartella clinica dei propri assistiti, a conservare l’archivio e a fornire i certificati, gli attestati e le informazioni epidemiologiche prescritti dalle leggi e dai regolamenti.
Sezione 6 – Locali adibiti ad attività medica, odontoiatrica e farmaceutica
Arte. 215. – I locali adibiti ad attività medica, odontoiatrica e farmaceutica devono essere conformi alle norme di costruzione, di igiene e di sicurezza e ai requisiti delle attrezzature stabiliti con regolamento.
Arte. 216. – Ogni modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad uso medico, odontoiatrico o farmaceutico è subordinata alla preventiva autorizzazione scritta del Ministro responsabile della salute. Lo Stato esercita il diritto di prelazione in caso di transazione.
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI PENALI
Capo I – Disposizioni penali relative al personale sanitario
Arte. 234. – L’esercizio abusivo delle professioni mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, ausiliarie della medicina, come definite negli articoli 214 e 219 della presente legge, è punito con le sanzioni previste dall’articolo 243 del codice penale.
Arte. 235. – L’inosservanza dell’obbligo del segreto professionale previsto dagli articoli 206 e 226 della presente legge espone l’autore o gli autori alle sanzioni previste dall’articolo 301 del codice penale.
Arte. 236. – Il rifiuto di ottemperare alle richieste dell’autorità pubblica stabilite e notificate nei moduli regolamentari, come previsto dall’articolo 210 della presente legge, è punito secondo quanto disposto dall’articolo 422 ter del codice penale.
Arte. 237. – Le violazioni delle disposizioni degli articoli 207 e 221 della presente legge sono punite con le sanzioni previste dagli articoli 243 e 247 del codice penale.
Arte. 238. – Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 226 del codice penale, è vietato a qualsiasi medico, odontoiatra, farmacista e assistente medico nell’esercizio delle proprie funzioni di certificare il falso e scientemente allo scopo di favorire o danneggiare deliberatamente una persona fisica o giuridica.
Arte. 239. – Ogni negligenza o abuso professionale commesso dal medico, dall’odontoiatra, dal farmacista o dall’assistente sanitario nell’esercizio o in occasione delle sue funzioni, che comprometta l’integrità fisica o la salute, causi un’incapacità permanente, metta in pericolo la vita o causi la morte di una persona, è perseguito secondo le disposizioni degli articoli 288 e 289 del codice penale.
Arte. 240. – Fatte salve le sanzioni amministrative, la violazione delle disposizioni è punita con la sanzione pecuniaria da 1.000 a 3.000 lire.
IL CODICE DELLA SALUTE PUBBLICA
Le carie profonde potrebbero richiedere un trattamento canalare.
Le faccette dentali correggono i denti scheggiati o scoloriti.
I denti disallineati possono causare un’usura non uniforme.
Gli impianti dentali preservano la struttura ossea della mascella.
I collutori al fluoro aiutano a prevenire la carie.
I denti da latte cariati possono compromettere la posizione dei denti permanenti.
Uno spazzolino elettrico pulisce in modo più efficace le zone difficili da raggiungere.