Codice di etica medica: relazioni tra professionisti

Codice di etica medica: relazioni tra professionisti

Codice di etica medica: relazioni tra professionisti

I- Introduzione – Definizione  : (Artt. 1 e 2 )

– L’etica medica è l’insieme dei principi, delle regole e delle pratiche che ogni medico, odontoiatra e farmacista deve osservare o a cui deve ispirarsi nell’esercizio della propria professione.

– Le disposizioni del codice deontologico medico si applicano a qualsiasi medico, odontoiatra, farmacista o studente di medicina, odontoiatria o farmacia, autorizzato ad esercitare la professione alle condizioni previste dalla legislazione e dai regolamenti vigenti.

II- Il dovere della fratellanza  (artt. 59 – 66) 

  1. La fratellanza è un dovere primario tra i dentisti. Deve essere esercitato nell’interesse dei pazienti e della professione.

I dentisti devono mantenere buoni rapporti tra loro e creare sentimenti di lealtà, stima e fiducia.

  1. I dentisti devono dimostrare solidarietà umana. Si devono reciprocamente assistenza morale. È segno di buona amicizia difendere un collega che è stato ingiustamente attaccato.
  2. Un dentista che ha una controversia professionale con un collega deve cercare di conciliare, se necessario tramite un membro dell’associazione professionale regionale competente.
  3. È vietato calunniare un collega, parlarne male o fare eco a frasi che possano nuocergli nell’esercizio della sua professione.
  4. È una buona abitudine per un dentista neo-assunto fare una visita di cortesia ai colleghi che esercitano nella sua stessa struttura o nelle vicinanze.
  5. È vietato abbassare le tariffe mediante la pratica di sconti o tariffe fisse, a fini concorrenziali. Il dentista è comunque libero di prestare le sue cure gratuitamente.
  6. È consuetudine che un odontoiatra, nell’ambito della sua attività professionale, fornisca cure gratuite a un collega o a suoi familiari, a studenti di medicina, al personale al suo servizio e ai suoi diretti collaboratori.
  7. Sono vietati l’appropriazione indebita e il tentativo di appropriazione indebita dei clienti.

III- Rapporti tra medici e tra dentisti  : (art. 67-76)

  1. Il dentista, chiamato ad assistere un paziente in cura da un collega, deve rispettare le seguenti regole:
  • Se il paziente intende cambiare dentista, questi fornisce il trattamento;
  • Se il paziente vuole semplicemente chiedere un consiglio senza cambiare dentista, suggerisce una consulenza congiunta; se il paziente rifiuta, esprime il suo parere e, se necessario, le cure necessarie; d’accordo con il paziente, ne informa il dentista curante; 
  • Se il paziente ha chiamato un altro collega a causa dell’assenza del suo dentista curante, quest’ultimo deve effettuare il trattamento durante questa assenza, interromperlo al ritorno del dentista curante e fornirgli, d’intesa con il paziente, tutte le informazioni utili.

In caso di rifiuto, il paziente deve informarlo delle conseguenze che tale rifiuto può comportare.

  1. Nel suo studio, il dentista può visitare tutti i pazienti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un collega curante. 

Se un paziente lo consulta nel suo studio senza che il suo dentista curante ne sia a conoscenza, deve, previo consenso del paziente, cercare di contattare il collega curante per scambiare informazioni e condividere osservazioni e conclusioni.

  1. Il dentista è tenuto a proporre una consulenza con un collega non appena le circostanze lo richiedano. Deve accettare una consulenza richiesta dal paziente o da chi gli sta intorno. In entrambi i casi, il medico propone il collega consulente che ritiene più qualificato, ma deve tenere conto della volontà del paziente e accettare qualsiasi collega autorizzato all’esercizio e iscritto all’albo. È responsabile dell’organizzazione dei termini della consultazione.

Se il dentista ritiene di non dover dare il suo consenso alla scelta espressa dal paziente o dal suo entourage, ha la possibilità di recedere e non deve a nessuno fornire spiegazioni per il suo ritiro.

  1. Se durante una visita i pareri del dentista curante e dei colleghi consulenti divergono notevolmente, è necessario informarne il paziente. 

Il dentista curante è libero di interrompere il trattamento se il parere del collega consulente prevale su quello del paziente o della sua famiglia.

  1. Il dentista chiamato per una visita non può, di propria iniziativa, recarsi nuovamente dal paziente sottoposto a visita congiunta in assenza del dentista curante o senza il suo consenso durante la malattia che ha dato origine alla visita.
  2. Un dentista consulente non deve, a meno che il paziente non lo desideri , continuare il trattamento richiesto dallo stato di salute del paziente, quando tale trattamento è di responsabilità del dentista curante.
  3. Quando più colleghi collaborano all’esame o al trattamento dello stesso paziente, ciascuno di essi si assume le proprie responsabilità personali.

D’altro canto, l’assistente o gli assistenti scelti dal dentista lavorano sotto il suo controllo e la sua responsabilità.

  1. Il dentista generico può essere sostituito solo da colleghi medici generici. Il dentista specialista può essere sostituito solo da colleghi della stessa specializzazione o da un specializzando dell’ultimo anno nella stessa specializzazione.

I colleghi sostituiti devono darne comunicazione, senza indugio, alle sezioni professionali di appartenenza, indicando il nome e la qualifica del sostituto, nonché la data e la durata della sostituzione.

  1. Una volta completata la sostituzione e assicurata la continuità delle cure, il sostituto dovrà cessare tutte le attività ad essa connesse.
  2. Gli odontoiatri devono, nell’interesse dei pazienti, mantenere relazioni cortesi e benevole con gli ausiliari medici e i membri delle altre professioni sanitarie; devono rispettare la loro indipendenza professionale.

IV- Riferimento bibliografico 

Codice di deontologia medica: Decreto esecutivo n. 92/276 del 06/07/1992.

Le carie non curate possono danneggiare la polpa.
L’ortodonzia allinea denti e mascelle.
Gli impianti sostituiscono definitivamente i denti mancanti.
Il filo interdentale rimuove i detriti tra i denti.
Si consiglia di visitare il dentista ogni 6 mesi.
I ponti fissi sostituiscono uno o più denti mancanti.
 

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