Organizzazione giudiziaria
La Costituzione algerina del 1996, rivista nel febbraio 2016, istituisce un sistema giudiziario indipendente.
Essa sancisce i principi fondamentali di uguaglianza e libertà. La garanzia di questi diritti fondamentali è assicurata dalla Corte Suprema, al vertice dell’ordinamento giudiziario.
Il sistema giudiziario algerino è retto da un doppio livello di giurisdizione, con tribunali di primo grado e corti d’appello di secondo grado. Ha una doppia giurisdizione con un sistema giudiziario distinto da quello amministrativo.
1. Ordine giudiziario
1.1. Corte Suprema
Istituita dalla legge n°63-218 del 18 giugno 1963, la Corte Suprema rappresenta la giurisdizione superiore dell’ordinamento giudiziario. La Corte Suprema è composta da 150 giudici suddivisi in quattro sezioni: civile e commerciale; sicurezza sociale e lavoro; criminale; e amministrativo.
Il suo obiettivo è, da un lato, garantire l’unificazione della giurisprudenza dell’ordinamento giudiziario su tutto il territorio nazionale e, dall’altro, vigilare sul rispetto della legge.
È competente a pronunciarsi sui ricorsi in cassazione proposti contro le sentenze e le decisioni emesse in ultima istanza da corti e tribunali di tutti gli ordini, ad eccezione delle giurisdizioni rientranti nell’ordinamento amministrativo.
La Corte Suprema, attualmente disciplinata dalla legge del 1989, è composta da otto camere (civile, territoriale, sociale, penale, dei reati e delle contravvenzioni, dello stato personale, commerciale e marittima e delle petizioni). Ha autonomia finanziaria e gestionale.
La Corte suprema algerina è composta da magistrati di primo grado e pubblici ministeri. I giudici della Corte Suprema sono il primo presidente (che presiede la Corte Suprema), il vicepresidente, i presidenti di camera, i presidenti di sezione e i consiglieri. I pubblici ministeri sono composti dal procuratore generale, dal procuratore generale aggiunto e dai procuratori generali. La cancelleria della Corte Suprema è gestita da impiegati.
1.2. Corte d’appello
La Corte d’appello è un tribunale di secondo grado. Fornisce un mezzo di ricorso contro le decisioni prese dai tribunali di grado inferiore.
Nel territorio nazionale algerino ci sono 48 corti d’appello. Ogni cortile è suddiviso in diverse stanze, che possono essere suddivise in sezioni. Ogni tribunale comprende almeno una camera d’accusa che costituisce una giurisdizione investigativa di secondo grado. Esamina i ricorsi contro gli ordini dei giudici inquirenti e monitora l’attività della polizia giudiziaria.
La Corte d’appello decide collegialmente. È composto da un Presidente, un Vicepresidente, i Presidenti delle Camere, i Consiglieri, una Procura generale comprendente un Procuratore generale, un Primo Vice Procuratore generale e dei Vice Procuratori generali, nonché un servizio di cancelleria.
1.3. Tribunale
In Algeria ci sono 210 tribunali. La Corte è la giurisdizione di primo grado del sistema giudiziario. La sua giurisdizione è determinata dal Codice di procedura civile, dal Codice di procedura penale e dalle leggi specifiche vigenti.
La Corte è generalmente divisa in quattro sezioni: civile, penale, del lavoro e commerciale (la corte è generalmente divisa in quattro sezioni: civile, penale, del lavoro e commerciale).
Il Tribunale è un tribunale monocratico, composto da un presidente, un vicepresidente, giudici, uno o più giudici inquirenti, uno o più giudici per i minorenni, un pubblico ministero, dei procuratori aggiunti e la cancelleria. Il tribunale per i minorenni e il tribunale sociale deliberano collegialmente alla presenza di un giudice e di due assessori.
1.4. Unità criminali specializzate
Le sezioni penali specializzate comprendono 6 tribunali, creati nel 2004, e rappresentano un nuovo strumento giudiziario messo in atto per adattare la legislazione algerina ai vari impegni internazionali assunti dall’Algeria, quali la lotta contro la criminalità organizzata internazionale, gli attacchi al sistema di elaborazione automatizzata dei dati, il riciclaggio di denaro, il terrorismo e i reati relativi alla legislazione valutaria.
Un decreto esecutivo ha esteso la giurisdizione territoriale dei pubblici ministeri, dei giudici inquirenti e dei giudici di primo grado alla giurisdizione di altri tribunali. Ad esempio, la giurisdizione territoriale del tribunale di Ouargla comprende Ouargla, Adrar, Illizi, Tindouf e Ghardaïa. Queste giurisdizioni includono norme che si discostano dal diritto comune e hanno competenze significative, in particolare quelle tecniche (intercettazioni telefoniche, infiltrazioni nel sistema audio)
Un palo comprende dodici magistrati incaricati di monitorare casi speciali. Egli decide in ultima istanza, con l’aiuto di tre magistrati assistiti da due giurati valutatori.
1.5. Tribunale militare
Il Tribunale militare è una giurisdizione eccezionale le cui sentenze vengono emesse al di fuori del sistema giudiziario ordinario.
In tempo di pace, questa giurisdizione ha giurisdizione per giudicare determinati reati specifici delle forze armate e delle persone che hanno lo status militare. Tali decisioni sono soggette al controllo della Corte Suprema. In tempo di guerra, sono a conoscenza di tutti gli attacchi alla sicurezza dello Stato.
Il Tribunale militare permanente è composto da tre membri, un presidente e due assessori. Questa giurisdizione è presieduta da un magistrato dei tribunali.
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2. Ordine amministrativo
2.1. Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato algerino è la giurisdizione suprema dell’ordine amministrativo istituito dalla legge n°98-01 del 30 maggio 1998.
Costituisce l’organo regolatore dell’attività dei tribunali amministrativi, dirimendo i conflitti tra amministrazione e amministrati.
In qualità di organo consultivo, esprime il proprio parere sui progetti di legge prima che vengano esaminati dal Consiglio dei ministri.
In quanto organo giurisdizionale, il Consiglio di Stato esamina, in prima e ultima istanza, i ricorsi di annullamento proposti contro decisioni regolamentari o individuali emanate da autorità amministrative centrali, istituzioni pubbliche nazionali e organizzazioni professionali nazionali, i ricorsi di interpretazione e i ricorsi di valutazione della legittimità di atti le cui controversie rientrano nella competenza del Consiglio di Stato.
Esamina i ricorsi contro le sentenze emesse in primo grado dai tribunali amministrativi nei casi in cui la legge non disponga diversamente, nonché gli appelli contro le decisioni dei tribunali amministrativi emesse in ultimo grado, nonché i ricorsi per cassazione delle sentenze della Corte dei conti.
Il Consiglio di Stato è organizzato, per l’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, in quattro Camere, ciascuna delle quali è suddivisa in sezioni.
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2.2. Tribunale Amministrativo
I tribunali amministrativi costituiscono i tribunali ordinari in materia amministrativa.
Le loro decisioni sono soggette a ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, poiché costituiscono tribunali di primo grado.
I tribunali amministrativi sono organizzati in camere, suddivise in sezioni.
Ogni tribunale amministrativo è composto da almeno tre magistrati. I magistrati di questo tribunale sono soggetti allo status della magistratura. Sono organizzati in stanze che possono essere suddivise in sezioni.
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2.3 Tribunale dei conflitti
Creato durante la revisione costituzionale del 1996, il Tribunal des Conflits è stato istituito dall’articolo 152 della Costituzione e reso esecutivo dalla legge organica n. 98-03 del 3 giugno 1998.
Si tratta di una giurisdizione responsabile della risoluzione dei conflitti di giurisdizione tra le giurisdizioni che rientrano nel sistema giudiziario e quelle che rientrano nel sistema amministrativo. Il Tribunal des Conflits non interviene quindi nei conflitti di giurisdizione tra giudici dello stesso ordine.
Non è ammesso alcun appello contro le decisioni emanate da questo tribunale.
Il Tribunal des Conflits è composto da sette magistrati, tra cui il presidente, metà dei quali sono nominati tra i magistrati della Corte suprema e l’altra metà tra i magistrati del Consiglio di Stato. Il Presidente del Tribunal des Conflits, da parte sua, è nominato, alternativamente tra i magistrati della Corte suprema o del Consiglio di Stato, dal Presidente della Repubblica per un periodo di tre anni. Anche un Commissario di Stato e un Vice Commissario di Stato vengono nominati con le stesse modalità per un periodo di 3 anni.
Per deliberare validamente, il Tribunal des Conflits deve comprendere almeno 5 membri, di cui 2 della Corte Suprema e 2 del Consiglio di Stato. Le sue decisioni vengono prese a maggioranza. In caso di parità, la legge del 3 giugno 1998 prevedeva un meccanismo speciale per evitare una situazione di stallo: il voto del presidente era decisivo.
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