Codice di etica medica: relazioni tra professionisti
I- Introduzione – Definizione : (Artt. 1 e 2 )
– L’etica medica è l’insieme dei principi, delle regole e delle pratiche che ogni medico, odontoiatra e farmacista deve osservare o a cui deve ispirarsi nell’esercizio della propria professione.
– Le disposizioni del codice deontologico medico si applicano a qualsiasi medico, odontoiatra, farmacista o studente di medicina, odontoiatria o farmacia, autorizzato ad esercitare la professione alle condizioni previste dalla legislazione e dai regolamenti vigenti.
II- Il dovere della fratellanza : (artt. 59 – 66)
- La fratellanza è un dovere primario tra i dentisti. Deve essere esercitato nell’interesse dei pazienti e della professione.
I dentisti devono mantenere buoni rapporti tra loro e creare sentimenti di lealtà, stima e fiducia.
- I dentisti devono dimostrare solidarietà umana. Si devono reciprocamente assistenza morale. È segno di buona amicizia difendere un collega che è stato ingiustamente attaccato.
- Un dentista che ha una controversia professionale con un collega deve cercare di conciliare, se necessario tramite un membro dell’associazione professionale regionale competente.
- È vietato calunniare un collega, parlarne male o fare eco a frasi che possano nuocergli nell’esercizio della sua professione.
- È una buona abitudine per un dentista neo-assunto fare una visita di cortesia ai colleghi che esercitano nella sua stessa struttura o nelle vicinanze.
- È vietato abbassare le tariffe mediante la pratica di sconti o tariffe fisse, a fini concorrenziali. Il dentista è comunque libero di prestare le sue cure gratuitamente.
- È consuetudine che un odontoiatra, nell’ambito della sua attività professionale, fornisca cure gratuite a un collega o a suoi familiari, a studenti di medicina, al personale al suo servizio e ai suoi diretti collaboratori.
- Sono vietati l’appropriazione indebita e il tentativo di appropriazione indebita dei clienti.
III- Rapporti tra medici e tra dentisti : (art. 67-76)
- Il dentista, chiamato ad assistere un paziente in cura da un collega, deve rispettare le seguenti regole:
- Se il paziente intende cambiare dentista, questi fornisce il trattamento;
- Se il paziente vuole semplicemente chiedere un consiglio senza cambiare dentista, suggerisce una consulenza congiunta; se il paziente rifiuta, esprime il suo parere e, se necessario, le cure necessarie; d’accordo con il paziente, ne informa il dentista curante;
- Se il paziente ha chiamato un altro collega a causa dell’assenza del suo dentista curante, quest’ultimo deve effettuare il trattamento durante questa assenza, interromperlo al ritorno del dentista curante e fornirgli, d’intesa con il paziente, tutte le informazioni utili.
In caso di rifiuto, il paziente deve informarlo delle conseguenze che tale rifiuto può comportare.
- Nel suo studio, il dentista può visitare tutti i pazienti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un collega curante.
Se un paziente lo consulta nel suo studio senza che il suo dentista curante ne sia a conoscenza, deve, previo consenso del paziente, cercare di contattare il collega curante per scambiare informazioni e condividere osservazioni e conclusioni.
- Il dentista è tenuto a proporre una consulenza con un collega non appena le circostanze lo richiedano. Deve accettare una consulenza richiesta dal paziente o da chi gli sta intorno. In entrambi i casi, il medico propone il collega consulente che ritiene più qualificato, ma deve tenere conto della volontà del paziente e accettare qualsiasi collega autorizzato all’esercizio e iscritto all’albo. È responsabile dell’organizzazione dei termini della consultazione.
Se il dentista ritiene di non dover dare il suo consenso alla scelta espressa dal paziente o dal suo entourage, ha la possibilità di recedere e non deve a nessuno fornire spiegazioni per il suo ritiro.
- Se durante una visita i pareri del dentista curante e dei colleghi consulenti divergono notevolmente, è necessario informarne il paziente.
Il dentista curante è libero di interrompere il trattamento se il parere del collega consulente prevale su quello del paziente o della sua famiglia.
- Il dentista chiamato per una visita non può, di propria iniziativa, recarsi nuovamente dal paziente sottoposto a visita congiunta in assenza del dentista curante o senza il suo consenso durante la malattia che ha dato origine alla visita.
- Un dentista consulente non deve, a meno che il paziente non lo desideri , continuare il trattamento richiesto dallo stato di salute del paziente, quando tale trattamento è di responsabilità del dentista curante.
- Quando più colleghi collaborano all’esame o al trattamento dello stesso paziente, ciascuno di essi si assume le proprie responsabilità personali.
D’altro canto, l’assistente o gli assistenti scelti dal dentista lavorano sotto il suo controllo e la sua responsabilità.
- Il dentista generico può essere sostituito solo da colleghi medici generici. Il dentista specialista può essere sostituito solo da colleghi della stessa specializzazione o da un specializzando dell’ultimo anno nella stessa specializzazione.
I colleghi sostituiti devono darne comunicazione, senza indugio, alle sezioni professionali di appartenenza, indicando il nome e la qualifica del sostituto, nonché la data e la durata della sostituzione.
- Una volta completata la sostituzione e assicurata la continuità delle cure, il sostituto dovrà cessare tutte le attività ad essa connesse.
- Gli odontoiatri devono, nell’interesse dei pazienti, mantenere relazioni cortesi e benevole con gli ausiliari medici e i membri delle altre professioni sanitarie; devono rispettare la loro indipendenza professionale.
IV- Riferimento bibliografico
Codice di deontologia medica: Decreto esecutivo n. 92/276 del 06/07/1992.
Le carie non curate possono danneggiare la polpa.
L’ortodonzia allinea denti e mascelle.
Gli impianti sostituiscono definitivamente i denti mancanti.
Il filo interdentale rimuove i detriti tra i denti.
Si consiglia di visitare il dentista ogni 6 mesi.
I ponti fissi sostituiscono uno o più denti mancanti.